SDS: cosa indica la sezione relativa alla manipolazione e allo stoccaggio?
Helsinki, 2 Mag – Le schede di dati di sicurezza (SDS) devono permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente.
A ricordarlo è il documento “ Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza” (versione 4), che contiene gli orientamenti elaborati dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA) e che riflette il testo della revisione dell’allegato II del regolamento REACH, come sostituito dall’allegato del regolamento (UE) 2020/878.
Ricordiamo che il formato e i contenuti prescritti per la SDS sono definiti proprio dall’articolo 31 e dall’allegato II del regolamento REACH.
Nei nostri articoli di presentazione di questo documento ECHA abbiamo cercato, in questi mesi, di riepilogare le varie caratteristiche e sezioni di cui si compone una scheda di dati di sicurezza.
Oggi ci soffermiamo, in particolare, sulla Sezione 7 che fornisce importanti raccomandazioni sulle pratiche di manipolazione sicura, sulle condizioni per lo stoccaggio e sugli usi finali specifici.
Nell’articolo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Sezione 7 delle SDS: le precauzioni per la manipolazione sicura
- Sezione 7 delle SDS: le condizioni per lo stoccaggio sicuro
- Sezione 7 delle SDS: le indicazioni per gli usi finali particolari
Sezione 7 delle SDS: le precauzioni per la manipolazione sicura
Per presentare la Sezione 7 delle SDS (manipolazione e immagazzinamento) il documento riprende il testo dell’allegato II del regolamento REACH.
La sezione 7 della scheda di dati di sicurezza “fornisce raccomandazioni sulle pratiche di manipolazione sicure. Si devono sottolineare le precauzioni adeguate per gli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 e per le proprietà peculiari della sostanza o miscela. Le informazioni da fornire per questa sezione della scheda di dati di sicurezza riguardano la protezione della salute umana, la sicurezza e l’ambiente. Devono permettere al datore di lavoro di adottare procedure di lavoro e misure organizzative appropriate in conformità all’articolo 5 della direttiva 98/24/CE e all’articolo 5 della direttiva 2004/37/CE”.
Inoltre quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, “le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con le informazioni sugli usi identificati fornite nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione che dimostrano il controllo del rischio citati nella relazione e stabiliti nell’allegato della scheda di dati di sicurezza”. E “oltre alle informazioni fornite in tale sezione, è possibile reperire altre informazioni pertinenti nella sezione 8” (controlli dell’esposizione/della protezione individuale).
Veniamo alla prima sottosezione (sottosezione 7.1) e alle precauzioni per la manipolazione sicura.
In particolare, sempre con riferimento all’allegato II del Regolamento Reach, devono essere fornite raccomandazioni “che:
- consentano di manipolare la sostanza o la miscela in modo sicuro, quali misure di contenimento e di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri;
- prevengano la manipolazione di sostanze o miscele incompatibili;
- segnalino le operazioni e le condizioni che creano nuovi rischi, modificando le proprietà della sostanza o della miscela, e le contromisure appropriate; e
- riducano il rilascio della sostanza o della miscela nell’ambiente, ad esempio evitandone le fuoriuscite o tenendole lontane dagli scarichi”.
Inoltre devono essere fornite “raccomandazioni generiche sull’igiene del lavoro quali:
- non mangiare, non bere e non fumare nelle zone di lavoro;
- lavare le mani dopo l’uso; e
- togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia”.
Dunque questa sottosezione “deve fornire informazioni concernenti misure protettive per la manipolazione sicura e misure tecniche raccomandate quali contenimento, misure per prevenire la formazione di aerosol e polveri nonché il fuoco, misure necessarie per la protezione dell’ambiente (ad esempio uso di filtri o di torri di lavaggio chimico (scrubber) negli impianti di ventilazione, uso in zone di protezione sigillate (bunding), dispositivi per la raccolta e lo smaltimento di fuoriuscite, ecc.) e qualsiasi altra prescrizione o norma specifica relativa alla sostanza o alla miscela (ad esempio equipaggiamenti o procedure d’impiego raccomandati o vietati)”.
Riprendiamo dal documento ECHA un esempio di come potrebbe apparire la struttura di questa sottosezione:
Sezione 7 delle SDS: le condizioni per lo stoccaggio sicuro
Veniamo alla sottosezione 7.2 relativa alle condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità.
L’allegato II del Regolamento Reach indica che le raccomandazioni fornite “devono essere coerenti con le proprietà fisiche e chimiche descritte nella sezione 9 della scheda di dati di sicurezza. Ove necessario devono essere fornite raccomandazioni su prescrizioni specifiche relative allo stoccaggio, ad esempio:
- come gestire i rischi connessi a:
- atmosfere esplosive;
- condizioni corrosive;
- pericoli di infiammabilità;
- sostanze o miscele incompatibili;
- condizioni di evaporazione; e
- potenziali fonti di accensione (comprese le installazioni elettriche).
- Come contenere gli effetti di:
- condizioni meteorologiche;
- pressione ambiente;
- temperatura;
- luce solare;
- umidità; e
- vibrazioni.
- Come mantenere integre le sostanze o le miscele avvalendosi di:
- stabilizzanti; e
- antiossidanti.
- Altre raccomandazioni, quali:
- prescrizioni relative alla ventilazione;
- progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio (incluse paratie di contenimento e ventilazione);
- limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio (se pertinenti); e
- compatibilità degli imballaggi”.
In definitiva questa sottosezione “deve, se pertinente, precisare le condizioni per uno stoccaggio sicuro, fra cui:
- progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio (incluse paratie di contenimento e ventilazione);
- materiali incompatibili;
- condizioni di immagazzinamento (limiti/intervalli di umidità, luce, gas inerte, ecc.);
- impianto elettrico speciale e prevenzione dell’accumulo di elettricità statica”.
La sottosezione deve inoltre includere “suggerimenti, all’occorrenza, sui limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio (o ad esempio un’indicazione dei quantitativi di soglia al di sopra dei quali la direttiva Seveso III verrebbe applicata alla sostanza o alla classe della sostanza)”. E dovrebbe “fornire in particolare indicazioni quali il tipo di materiale utilizzato per l’imballaggio e i contenitori della sostanza o della miscela” (il termine “incompatibilità” va inteso “comprensivo delle incompatibilità della sostanza o miscela con i materiali d’imballaggio con i quali entreranno probabilmente in contatto”).
Si segnala poi che alcuni fornitori “possono scegliere di indicare qui le informazioni sui sistemi di classi di immagazzinamento nazionali. La classe di immagazzinamento è derivata dalla classificazione della sostanza o della miscela pura - a tal fine non va tenuto conto dell’imballaggio. Non si raccomanda di aggiungere informazioni correlate alla qualità in questa sottosezione. Se si aggiungono queste informazioni, deve essere indicato in modo chiaro che si tratta di informazioni correlate alla qualità e non alla sicurezza”.
Sezione 7 delle SDS: le indicazioni per gli usi finali particolari
Si fa poi un breve cenno alla sottosezione 7.3 sugli usi finali particolari.
Infatti (allegato II) “per le sostanze e le miscele destinate ad usi finali specifici, le raccomandazioni devono riferirsi agli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2” (Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati) ed essere dettagliate e operative. Se “è allegato uno scenario di esposizione vi può essere fatto riferimento, oppure devono essere fornite le informazioni previste dalle sottosezioni 7.1 e 7.2. Se un attore della catena di approvvigionamento ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica della miscela, è sufficiente che la scheda di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica della miscela, piuttosto che con le relazioni sulla sicurezza chimica di ciascuna delle sostanze che compongono la miscela. Se sono disponibili orientamenti specifici dell’industria o di settore, si può fare riferimento ad essi in modo dettagliato (citando la fonte e la data di pubblicazione)”.
In particolare per i prodotti biocidi, “come esempio di sostanze e miscele progettate per usi finali specifici, oltre agli usi identificati elencati nella sottosezione 1.2”, possono essere “indicati eventuali usi aggiuntivi per i quali il prodotto e stato autorizzato (ad esempio protezione del legno, disinfezione, controllo dei fanghi, conservazione in scatola, ecc.). Un ulteriore riferimento può essere fatto a eventuali libretti tecnici in cui sono contenute informazioni concernenti la quantità da applicare e le istruzioni sulla manipolazione per ogni tipo di uso. Se alla SDS sono allegati scenari di esposizione corrispondenti, cui si fa riferimento e in cui sono fornite le necessarie raccomandazioni relative alla manipolazione e all’uso sicuri, non è necessario utilizzare questa sottosezione per raccomandazioni dettagliate per usi finali specifici”.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento ECHA che riporta ulteriori dettagli sulla sezione 7 e, in particolare, sulla sottosezione relativa agli “usi finali particolari” (ad esempio con riferimento alle sostanze per le quali non sono prescritti scenari d’esposizione).
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), “Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza”, versione 4.0, Dicembre 2020, versione in italiano, ECHA-20-H-25-IT.I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.