Il ruolo degli RLS e la formazione nel settore metalmeccanico
Milano, 19 Set – Spesso gli interventi nei seminari e convegni in materia di salute e sicurezza permettono di fare alcuni utili approfondimenti su aspetti che riguardano ruolo e compiti di importanti attori della gestione della sicurezza aziendale.
Ad esempio nel seminario “Formazione dei lavoratori: quale ruolo del RLS?” che, organizzato dal “ Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita”, si è tenuto a Milano il 27 giugno 2018, è stato possibile ribadire il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con riferimento a quanto indicato nel Contratto Nazionale dei lavoratori del settore metalmeccanico con particolare attenzione anche all’importante tema della formazione.
Ci soffermiamo, in particolare, su:
- RLS e settore metalmeccanico
- Le sperimentazioni in materia di formazione
- La nomina e il ruolo degli RLS
- L’importanza dei quasi infortuni
RLS e settore metalmeccanico
Negli atti del convegno, pubblicati sul sito della CIIP, è presente a questo proposito il documento “Il CCNL metalmeccanici e la sicurezza sul lavoro”. Un documento – pubblicato anche sul sito di repertoriosalute.it – che riporta un estratto del Titolo V (Sezione Quarta) del Contratto Nazionale (CCNL) dei lavoratori metalmeccanici dedicato al tema della salute e della sicurezza sul lavoro.
All’articolo 1 della Sezione Quarta, Titolo V del CCNL si indica che “la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile delle attività produttive sono valori condivisi dalle parti a tutti i livelli e costituiscono obiettivi comuni dell’azienda e dei lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con questi obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i livelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente”.
Veniamo più specificatamente al ruolo degli RLS e al tema della formazione.
Si indica (Art.1, punto b) che il datore di lavoro “oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti”.
Soffermandoci solo su alcuni temi che riguardano più specificatamente gli RLS e la formazione, il datore di lavoro:
- “provvede affinché gli RLS siano consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva”;
- “provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi”;
- informa periodicamente i lavoratori, di norma trimestralmente, previa consultazione con gli RLS, attraverso gli strumenti interni utilizzati (mail, comunicazioni cartacee, etc.), circa i temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio e di quasi infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli RLS”.
Le sperimentazioni in materia di formazione
Il documento, dopo aver elencato anche i diritti e doveri dei lavoratori, riporta anche alcune indicazioni riguardo a particolari sperimentazioni.
Si indica che potranno essere sperimentate “modalità di coinvolgimento attivo dei lavoratori nell’organizzazione dell’attività di prevenzione finalizzata al miglioramento della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. In particolare nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti potranno essere programmati due incontri all’anno nell’ambito dell’area di esecuzione delle operazioni industriali per gruppi di lavoratori, gestiti da RSPP e presenti i Preposti e gli RLS, per esaminare eventuali fattori di rischio o criticità e prospettare possibili soluzioni. La partecipazione sarà a carico dell’azienda e dei lavoratori in un rapporto pari 1/1 secondo modalità definite d’intesa con la RSU”.
Potranno poi essere sperimentati “i cosiddetti break formativi consistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi momenti formativi (15-20 minuti al max) da collocarsi durante l’orario di lavoro in funzione delle esigenze tecnico-organizzative nel corso dei quali, sotto la supervisione del docente/RSPP affiancato dal preposto e dal RLS, il lavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell’area di competenza”.
La nomina e il ruolo degli RLS
Il punto e) dell’articolo 1 del CCNL fa poi riferimento all’elezione del RLS.
Si indica che in tutte le aziende, o unità produttive, “è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 in applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (attuale art. 47, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106). Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti e dalle procedure aziendali”.
Inoltre i RLS, in funzione del contesto organizzativo, “dovranno essere dotati di adeguati elementi di identificazione (ad esempio cartellino, badge, spilla, ecc.). Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 18, 35 e 50, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il datore di lavoro è tenuto a dare informazioni ai RLS sugli infortuni intervenuti, con indicazione delle cause e della prognosi e sull’andamento delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria e a consegnare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di valutazione dei rischi, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna. In presenza di appalti, il committente consegnerà ai RLS copia del DUVRI per consentirne la consultazione all’interno dei locali aziendali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all’espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un’apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall’art. 50, lett. o) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende”.
Il CCNL, che si sofferma anche sui permessi retribuiti, indica poi che le parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali “possono concordare progetti formativi per gli RLS quantitativamente più ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente”.
L’importanza dei quasi infortuni
Concludiamo la presentazione del CCNL metalmeccanici, per quanto riguarda salute e sicurezza, riportando il contenuto del punto g), dell’articolo 1, che affronta il tema dei near miss o dei quasi infortuni, eventi correlati al lavoro che avrebbero potuto “causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte ma, solo per puro caso”, non lo hanno fatto. Un tema che i nostri lettori conoscono bene anche attraverso il convegno “ Gli incidenti mancati e la consapevolezza del lavoratore” organizzato, qualche anno fa, dal nostro giornale insieme all’Associazione AiFOS.
Nel CCNL si indica che “le parti, ritenendo utile la rilevazione dei ‘ quasi infortuni’ ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello aziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP e RLS, sistemi e modalità per la segnalazione dei quasi infortuni nell’intento di individuare opportune misure gestionali”.
Rimandiamo alla lettura del documento “Il CCNL metalmeccanici e la sicurezza sul lavoro”, che si sofferma su molti altri aspetti, o alla lettura integrale del CCNL metalmeccanici presente in rete.
Tiziano Menduto
Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:
“ Il CCNL metalmeccanici e la sicurezza sul lavoro”, documento inerente il CCNL metalmeccanici aggiornato al 26 giugno 2017 e presentato al seminario “Formazione dei lavoratori: quale ruolo del RLS?” (formato PDF, 123 kB).
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