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Prassi di riferimento per l’attività del servizio di prevenzione e protezione

Prassi di riferimento per l’attività del servizio di prevenzione e protezione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: RSPP, ASPP

16/07/2020

Una nuova prassi di riferimento fornisce indicazioni sulle attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008. Il documento e le attività e i compiti del SPP.

 

Milano, 16 Lug – Nelle aziende il servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP) si può definire come l’insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzato all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali dei lavoratori. Composto dal RSPP ( Responsabile del Servizio) e, laddove nominati, dagli ASPP (addetti), i componenti del SPP devono essere in possesso di capacità e requisiti professionali che sono specificati nell’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Ed è lo stesso decreto all’art.33 comma 1 a declinare i vari compiti generali a cui il SPP deve provvedere:

  1. “all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  2. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di sistemi di controllo di tali misure;
  3. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
  6. a fornire informazioni ai lavoratori”.

E dunque le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione sono “sia di tipo tecnico sia gestionale, organizzativo e relazionale e risultano fondamentali per l’efficacia e l’efficienza dell’azione di prevenzione all’interno dell’organizzazione”.

 

A sottolineare in questo modo l’importante ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione e a fornire delle indicazioni metodologiche - “utili a orientare sia il Datore di Lavoro sia il Servizio di Prevenzione e Protezione, che interagiscono in un rapporto sinergico e fiduciario, nella stima di massima dell’impegno previsto per svolgere le attività pianificate e programmate, tenendo conto del livello di rischio, della dimensione dell’organizzazione e di eventuali altri fattori” – è una nuova Prassi di riferimento, la  UNI/PdR 87:2020 dal titolo “Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008”.

La prassi di riferimento fornisce, dunque, elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

 

 

Ricordiamo che tale prassi di riferimento non è una norma nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise all'interno del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha firmato un accordo di collaborazione con UNI.

Inoltre le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, “tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate”.

 

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:


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I contenuti della nuova prassi di riferimento UNI

Nella prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020 - elaborata dal Tavolo “Servizio Prevenzione e Protezione” condotto da UNI – si individuano le attività tipiche che vengono svolte da un servizio di prevenzione e protezione valide generalmente per tutte le realtà aziendali.

In particolare nella prima parte della UNI/PdR sono individuate le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP, mentre nella seconda parte tali attività vengono organizzate adottando un approccio strutturato per processi che permette di sistematizzarle dal punto di vista concettuale, metodologico e operativo.

 

La prassi di riferimento è dunque elaborata per delineare, “anche in un approccio sistemico, le attività prevalenti (indicative e non esaustive) da effettuare per dare attuazione ai compiti elencati nell’art. 33 comma 1 lettere dalla a) alla f) del D.Lgs. 81/2008”. E le attività sono raggruppate in “aree di intervento” che “facilitano una lettura tematica” e si articolano in “compiti” che concretamente “devono essere svolti dal SPP per conto di DL”.

 

Si indica che l’impegno e il tempo del SPP da dedicare allo svolgimento delle attività, “dipende da diversi fattori: dimensioni aziendali, complessità/semplicità organizzativa, tipologia rischi presenti in relazione alla attività produttiva svolta dall’organizzazione/azienda, il contesto territoriale di riferimento, livello di conformità alle leggi e regolamenti e cultura organizzativa”.

 

Le attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione

Rimandando ad un futuro approfondimento la presentazione dell’approccio per processi, ci soffermiamo oggi su alcune attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione.

 

In particolare i compiti del SPP, di cui all’art. 33 del D.Lgs. 81/2008, sono dettagliati in una tabella ove sono elencate le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP. Ne riprendiamo alcune parti.

 

Una prima area di intervento è l’analisi del contesto organizzativo.

È necessario “esaminare l’assetto organizzativo e la coerenza rispetto alle responsabilità e agli incarichi, aggiornare i documenti relativi a: nomine, designazioni e incarichi specifici degli addetti”.

Questi i compiti relativi all’acquisizione e analisi della seguente documentazione:

  • “Statuto della società/ente
  • Delibere del Consiglio di Amministrazione (CdA)
  • Attribuzione degli incarichi a dirigenti e preposti
  • Organigramma aziendale
  • Descrizione del ciclo produttivo e delle attività svolte all’interno dell’organizzazione
  • Eventuali deleghe
  • Nomine dei componenti del SPP, del medico competente, degli addetti al primo soccorso e alle emergenze, ecc.
  • Visura camerale”.

 

Veniamo alla individuazione dei requisiti legislativi, acquisizione e controllo della documentazione. L’attività consiste nell’individuare “leggi e norme in materia di sicurezza applicabili al sistema e acquisire la documentazione tecnica, autorizzativa e certificativa per verificarne la rispondenza”.

 

I compiti consistono dunque nella individuazione dei requisiti legislativi, acquisizione e controllo della documentazione, nell’aggiornamento legislativo e trasmissione delle informazioni con relativi suggerimenti operativi alle funzioni aziendali interessate e nella “acquisizione e analisi della documentazione (tecnica, autorizzativa e certificativa) relativa a:

  • luoghi e ambienti di lavoro (agibilità, relazioni di adeguatezza dei luoghi di lavoro ai sensi dell’All.4 D.Lgs. 81/2008, analisi ambientali, eventuali deroghe per lavori in seminterrati, notifica ex art.67 D.Lgs 81/2008)
  • documentazione relativa alla prevenzione incendi (SCIA prevenzione incendi, progetti approvati dai Comandi provinciali VVF, eventuali CPI ecc.)
  • macchine, attrezzature, impianti e mezzi aziendali (dichiarazioni di conformità delle macchine, verbali di collaudo, manuali d’uso di manutenzione, verbali di verifica delle attrezzature di cui all’All. VII, ecc.)
  • impianti tecnologici (dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, verbale di verifica periodica dell’impianto di messa a terra, verbale di verifica periodica dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, verbale di verifica periodica dell’impianto in luoghi a rischio di esplosione, ecc.)
  • sostanze e miscele (schede dati di sicurezza, documentazione sul rispetto delle norme REACH e CLP, analisi ambientali)
  • formazione dei lavoratori (progetto formativo condiviso con l’OPP competente, registri e attestati dei corsi di formazione
  • sorveglianza sanitaria per i lavoratori (protocollo sanitario elaborato dal medico competente, giudizi di idoneità, comunicazioni all’INAIL – Organi di vigilanza, analisi statistiche degli infortuni e delle malattie professionali, denunce di malattie professionali, ecc.)”
  • gestione della sicurezza negli appalti (qualificazione delle imprese: acquisizione dei documenti previsti dall’art. 26. In aggiunta, possibile di richiesta di documenti come il DURC; scambio di informazioni con le imprese appaltatrici; verbali di coordinamento, ecc.)”.

 

Veniamo all’area di intervento relativa alla identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi (“valutazione dei rischi al fine di predisporre/redigere/aggiornare il DVR”).

 

Questi i compiti relativi alla predisposizione/redazione/aggiornamento del DVR:

  • “Analisi delle attività e dei processi, indagine di riscontro - sopralluogo
  • Individuazione dei pericoli e indagine di riscontro - sopralluogo
  • Valutazione dei rischi individuati e indagine di riscontro – sopralluogo
  • Sopralluogo nei luoghi di lavoro col medico competente e/o RLS
  • Coinvolgimento del MC nelle attività di Valutazione del Rischio
  • Acquisizione del protocollo sanitario dal medico competente predisposto sulla base della valutazione dei rischi (anche in occasione della riunione periodica, come da art. 35 D.Lgs. 81/2008) e degli eventuali registri di esposti”.

 

Riguardo all’individuazione e pianificazione delle misure e interventi di prevenzione e protezione da attuare (“definizione delle misure di prevenzione e protezione al fine di predisporre/redigere/aggiornare il DVR”), questi sono i compiti riportati nella tabella:

  • “Individuazione delle misure tecniche-organizzative-gestionali per la riduzione o laddove possibile l’eliminazione dei rischi
  • Elaborazione delle procedure di salute e sicurezza adottate/da adottare
  • Elaborazione delle procedure per la gestione delle emergenze
  • Predisposizione, unitamente al medico competente, delle procedure per la corretta gestione del primo soccorso”.

 

Il controllo, la verifica delle misure e la gestione delle procedure

Veniamo poi all’importante “attuazione, controllo operativo e verifica delle misure di prevenzione e protezione delle misure generali di tutela pianificate e della loro efficacia”.

Si tratta di “pianificare ed effettuare verifiche documentali e/o in sito per l'adeguatezza dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, dell’uso dei DPI, degli impianti, della segnaletica e delle

procedure”.

 

La tabella riporta indicazioni per le verifiche da svolgere riguardo a vari ambiti.

 

I luoghi di lavoro:

  • “della relazione descrittiva del rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV D.Lgs.81/2008
  • della validità della SCIA-CPI e/o del rispetto delle prescrizioni;
  • delle relazioni relative ai monitoraggi degli agenti fisici, sostanze pericolose e agenti biologici.

 

Le attrezzature di lavoro:

  • del censimento attrezzature marcate CE o conformi all'allegato V D.Lgs.81/2008;
  • della adeguatezza delle attestazioni e delle dichiarazioni;
  • della verifica periodica dell’adeguatezza;
  • della manutenzione periodica ai dispositivi di sicurezza;
  • del censimento delle apparecchiature a pressione, gas, vapore, riscaldamento, sollevamento;
  • delle eventuali omologazioni e delle verifiche periodiche.

 

L’uso dei DPI e DPC:

  • dell'idoneità dei DPI e dei DPC.

 

Gli impianti e le apparecchiature elettriche:

  • delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici e delle denunce dell'impianto di messa a terra, degli impianti in aree a rischio di esplosione (Direttiva ATEX) e degli impianti a protezione delle scariche atmosferiche
  • dell’effettuazione dei controlli periodici e delle verifiche periodiche in impianti di messa a terra, in zona ATEX e protezione scariche atmosferiche.

 

La segnaletica di sicurezza:

  • dell’idoneità della segnaletica di sicurezza (orizzontale, verticale, acustica, luminosa, tattile, verbale e gestuale).

 

Le procedure:

  • dell’adeguatezza di procedure e/o istruzioni operative e/o quant’altro necessario a disciplinare emergenze ed evacuazioni, lavori in spazi confinati, lock-out tag-out (LOTO), lavori elettrici, lavori in quota, lavoro isolato, consegna e manutenzione dei DPI, attività di aggiornamento dei registri (antincendio, ecc.).

 

Rischio da stress lavoro-correlato:

  • dei passaggi previsti dalla Intesa della Commissione Consultiva Permanente (Lettera circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2010 e s.m.i.) e del percorso metodologico adottato dalla azienda per la valutazione di questo specifico fattore di rischio.

 

Rischi legati a differenze di genere, età, provenienza geografica e specificità contrattuali:

  • della presenza di adeguate informazioni legate a queste caratteristiche dei lavoratori che necessitano di misure di prevenzione e protezione mirate”.

 

Chiaramente il documento indica che le attività di verifica indicate “sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo”.

 

Veniamo, infine, brevemente alla gestione delle procedure organizzative, gestionali e operative interne e di rapporto con le autorità e i fornitori.

 

Il documento si sofferma sui compiti relativi alle seguenti attività:

  • Fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo
  • Fornire assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi infortunistici
  • Esaminare ed aggiornare la documentazione della sicurezza in caso di fornitura di beni e servizi (DUVRI)
  • Rapportarsi con gli uffici legali e/o acquisti, ecc. nonché partecipare alle riunioni di coordinamento in caso di cantieri interni all’azienda
  • Gestire i DPI

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che, riguardo alle attività tipiche e ai compiti del SPP, si sofferma anche su:

  • Gestione delle procedure inerenti i processi di formazione, comunicazione (interna ed esterna), informazione, consultazione e partecipazione
  • Riesame periodico, analisi e valutazione dei dati di monitoraggio e controllo. Rilevazione di non conformità, infortuni, incidenti e anomalie
  • Identificazione delle azioni correttive e migliorative ai fini del miglioramento continuo

 

L’indice del documento

Concludiamo pubblicando l’indice della prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020:

 

SOMMARIO

INTRODUZIONE

 

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI  

3 TERMINI E DEFINIZIONI  

4 PRINCIPIO

 

5 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 7

5.1 ATTIVITÀ TIPICHE  7

5.2 APPROCCIO PER PROCESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL SPP

 

6 INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPEGNO ANNUO DI UN ERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

 

APPENDICE – STIMA DELL’IMPEGNO ANNUO PREVISTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI UN SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), “ Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008”, Prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020, ratificata dal Presidente dell’UNI il 29 giugno 2020 con accordo di collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed elaborata dal Tavolo “Servizio Prevenzione e Protezione” condotto da UNI e costituito dai seguenti esperti: Gaetano Fede, Annamaria Baieli, Michele Buonanno, Marco Nardini, Rocco Sassone, Giannunzio Sinardi, Mariarosaria Spagnuolo e Alessio Toneguzzo (formato PDF, 1.41 MB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 


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Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
16/07/2020 (09:45:12)
Molto bene.
Però, nel momento in cui fissi un numero minimo di giornate uomo da dedicare ad una impresa in funzione di dimensioni e classe di rischio, fai un assist a chi sarà chiamato ad indagare in caso di reato d'evento, nel caso in cui i giorni uomo di questa prassi (che sarà presa a riferimento) non fossero stati rispettati per una qualunque ragione.

Le regole non le metti fissando l'equivalente della timbratura di un cartellino in azienda per un RSPP consulente esterno ma delineando, nel dettaglio, i contenuti e le modalità dell'esecuzione della prestazione con relativi indicatori della stessa valutabili con facilità.
Il tutto dentro un disciplinare prestazionale d'incarico.

Se questo ancora non l'abbiamo ancora capito, ci meritiamo tutta la "considerazione" che ci danno le aziende
Rispondi Autore: Stefano B. - likes: 0
16/07/2020 (18:25:47)
Molto male.
Ma in base a quale criterio? Quanti di quelli che hanno partecipato alla stesura hanno mai avuto a che fare con mini o micro aziende con 1 o 2 lavoratori? Nessuno vero? Solo mega corporazioni con 45001 e 231? Bravi! Ora l'UNI (come si è ridotta?) pubblica sta roba... bah. Quindi un RSPP esterno del Commercialista con la segretaria deve andare a trovarli ALMENO 10 VOLTE ALL'ANNO. Perchè? Non è dato sapere, ma lo dice il documento UNI, quindi in religioso silenzio accettiamo. Ma se poi un Giudice pazzoide vi crede? Robdamatt....
Rispondi Autore: Giuseppe Massimini - likes: 0
16/07/2020 (20:20:45)
Negli ultimi tempi assistiamo al proliferare di norme..di compagnie...di simposi....di varietà..di imbonitori....in cui tutti ormai parlano di sicurezza...come se la stessa ormai si faccia con un motto..una battuta..un applauso...ecc. ecc. Ma vi siete chiesti ormai chi applica e/o fa applicare o verifica le realtà come il vecchio 547? Si pensa alle skill che deve avere l'ehsqpgfr...ma chi scende più nelle note a verificare come stanno le cose? Ora basta avere la 18001 o la 231....e come per miracolo nn ci sono più infortuni o situazioni tragiche. continuando così....ne conteremo ancora tanti di incidenti..ma quel che mi fa rabbia e che nessuno se ne accorge che ormai siamo alla deriva. Ad maiora....
Rispondi Autore: Francesco Diana - likes: 0
18/07/2020 (13:51:38)
Sarebbe interessante chiedere agli autori con quale criterio hanno calcolato il "livello minimo di impegno annuale"... Mah!
Rispondi Autore: MB - likes: 0
18/07/2020 (15:40:16)
Il pendolino
Rispondi Autore: Francesco Diana - likes: 0
18/07/2020 (15:49:52)
ahahah

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