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COVID-19: indicazioni da INAIL per la protezione degli operatori sanitari

COVID-19: indicazioni da INAIL per la protezione degli operatori sanitari
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sanità e servizi sociali

04/03/2020

Una scheda informativa dell’Inail fornisce utili informazioni sulla protezione degli operatori sanitari. Il virus Sars-CoV-2, il contesto normativo, i rischi per i lavoratori e le misure di prevenzione e protezione.

 

Roma, 4 Mar – Come abbiamo raccontato in una recente intervista al Dott. Vittorio Agnoletto sono diversi gli operatori sanitari che sono stati contagiati in queste settimane dal nuovo coronavirus, denominato Sars-CoV-2. Un problema che, al di là degli evidenti rischi per i lavoratori contagiati, denota probabili lacune nelle misure di prevenzione adottate e crea ulteriori difficoltà al sistema sanitario che si trova con minori risorse umane qualificate per far fronte al virus.

 

Dopo aver presentato, nei giorni scorsi, la Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 che conteneva, riguardo al COVID-19, indicazioni per il personale sanitario, torniamo a parlare di questa categoria di lavoratori, attraverso una scheda informativa (Fact sheet) realizzata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail e dal titolo “COVID-19 e protezione degli operatori sanitari”.

 

La scheda è rivolta agli operatori sanitari, a “tutti quei soggetti che, a qualunque titolo, prestano servizio in contesti sanitari in cui può verificarsi una esposizione a rischio biologico diretta o indiretta attraverso il contatto con pazienti o materiali infetti, inclusi fluidi corporei, attrezzature mediche e dispositivi contaminati, superfici ambientali o aria contaminata”. E comprende una descrizione del virus e della malattia correlata (COVID-19) e indicazioni sul contesto normativo, sui rischi e sulle misure di prevenzione.

 

Gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Sviluppare e mantenere nei lavorarori una efficace consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.

 

Il nuovo coronavirus e i rischi per i lavoratori

Nella scheda informativa - elaborata da Diana Gagliardi, Benedetta Persechino, Marta Petyx, Paola Tomao, Nicoletta Vonesch e Sergio Iavicoli – si ricordano innanzitutto i rischi per gli operatori sanitari e si accenna anche ai rischi di altre categorie di lavoratori.

 

Riguardo alla epidemia di COVID-19 e sottolineando che “in ogni ambiente di vita e di lavoro esiste la potenzialità di contagio”, si indica che vi sono “alcune categorie di lavoratori a maggior rischio di esposizione, come ad esempio gli operatori sanitari (OS), il personale di laboratorio, il personale aeroportuale e di volo, gli operatori di servizi o esercizi commerciali a contatto con il pubblico”.

 

Il documento Inail è un contributo informativo per la tutela della salute e sicurezza degli operatori sanitari, “categoria di lavoratori che per la peculiarità dell’attività professionale ha maggiore possibilità di entrare in contatto con soggetti potenzialmente infetti, come confermato dai dati emersi dall’epidemia in corso e dalle precedenti epidemie di SARS e MERS. Ciò avviene non solo in ambito ospedaliero (DEA, reparti di degenza, reparti di terapia intensiva e rianimazione) ma anche nel contesto di ambulatori medici e centri diagnostici nonché in strutture che forniscono altri servizi sanitari”.

 

Le misure di prevenzione e protezione generali e specifiche

Riguardo poi alle misure di prevenzione e protezione si segnala che le strategie di prevenzione “mirano a limitare il più possibile la diffusione dell’infezione attraverso l’implementazione di misure primarie che sono particolarmente importanti, trattandosi di un agente patogeno per l’uomo di nuova comparsa, per cui ancora non esistono terapie specifiche né un vaccino”.

 

A questo proposito si riportano alcune indicazioni tratte dalla Circolare del 22 febbraio 2020, che abbiamo già citato e che richiama l’attenzione sull’importanza “di adottare corrette misure di prevenzione da parte della popolazione generale, sottolineando la necessità di garantire la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni (precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto) in tutte le strutture sanitarie”.

 

Nel documento sono riportate alcune indicazioni generali con particolare riferimento a:

Alle misure generali “si affiancano poi le misure di prevenzione specifiche per gli operatori sanitari, disegnate anche in rapporto alla tipologia e al livello di rischio di esposizione, in relazione alla presenza di ‘casi’ di COVID-19, come definiti negli allegati 1 e 2 della Circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020.

Nella scheda sono riportate nel dettaglio le definizioni attuali di:

  • caso sospetto di COVID-19 che richiede esecuzione di test diagnostico;
  • caso probabile;
  • caso confermato;
  • contatto stretto.

 

Si segnala poi che l’attuazione di misure di prevenzione e protezione della salute degli operatori sanitari “è una strategia vantaggiosa sia per la comunità che per il singolo lavoratore. Infatti, l’adeguata applicazione di tali misure può limitare la trasmissione e la circolazione del SARS-CoV-2 e quindi mantenere i servizi sanitari ‘efficienti’, anche in situazioni di emergenza”.

E gli interventi di prevenzione “sono finalizzati a migliorare l’organizzazione del lavoro e a definire strategie per incrementare una corretta comunicazione e percezione del rischio, contrastando la disinformazione. La condivisione delle strategie di comunicazione sul luogo di lavoro e delle procedure da attuare per affrontare le emergenze rende l’OS maggiormente consapevole sui rischi lavorativi”.

 

La scheda continua sottolineando come sia importante “aumentare la consapevolezza dei lavoratori sull’importanza di rimanere a casa e lontano da luoghi di lavoro in caso di comparsa di sintomi respiratori, al fine di prevenire la diffusione del rischio, in coerenza con le indicazioni comportamentali già note per la prevenzione della diffusione della sindrome influenzale”.

 

Dopo aver ricordato le indicazioni generali per la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro riportate nel D.Lgs. 81/2008, si segnala che “il primo e più importante livello di intervento è l’applicazione delle precauzioni standard, insieme di misure di prevenzione delle infezioni, che dovrebbero applicarsi in tutte le strutture sanitarie (ospedali, ambulatori medici, centri diagnostici, strutture che forniscono altri servizi sanitari) alle quali accedono pazienti e/o utenti di cui non sono note le effettive condizioni di salute”.

E si sottolinea che “la buona organizzazione del lavoro, la chiarezza dei ruoli, il rispetto di percorsi dedicati e delle procedure, accompagnati da una corretta comunicazione, informazione e formazione, rappresentano misure di prevenzione collettiva di fondamentale importanza”.

 

Per tutte le operazioni che prevedono il contatto con casi sospetti o confermati di COVID-19, alle misure collettive deve poi essere affiancato “l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI)”. Tali dispositivi, “selezionati anche in base al rischio correlato alle specifiche mansioni, devono consentire la protezione delle vie respiratorie, degli occhi e delle mucose, delle mani e del corpo. Si raccomanda di seguire con attenzione le procedure di vestizione e svestizione nonché quelle di smaltimento dei DPI come riportato nella Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020”.

 

Riportiamo una breve tabella relativa ai possibili DPI:

 

 

Il nuovo coronavirus e il contesto normativo

Concludiamo segnalando alcune utili considerazioni sul contesto normativo riportate nella scheda.

 

Si ricorda che le previsioni normative di cui al Titolo X (Esposizione ad agenti biologici) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. “delineano obblighi in capo al datore di lavoro in riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che comprendono misure tecniche, organizzative, procedurali, igieniche, di emergenza, di informazione e formazione, di sorveglianza sanitaria”.  E si indica che “tali misure vanno adottate in riferimento alla valutazione dei rischi” e  quest’ultima “deve tener conto altresì (art. 271, c. 1, e) ‘delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio’, come è l’attuale situazione di emergenza epidemica da SARS-CoV-2. Pertanto, le già previste misure di tutela per il rischio da agenti biologici vanno integrate dalle indicazioni individuate ad hoc dagli organismi di riferimento a livello nazionale e internazionale”.

 

Inoltre si indica che i lavoratori “sono tenuti al rispetto di tutte le misure di prevenzione individuate, in aderenza agli obblighi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” (Testo Unico).

In particolare il comma 1 dell’art. 20 del Testo Unico, secondo cui ‘ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti su luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni…’, “applicato al contesto del settore sanitario evoca la riflessione sulla stretta relazione tra la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la gestione del rischio clinico, ancora più pregnante e critica in situazioni di gestione di epidemie”.

 

Ed è dunque auspicabile – conclude la scheda Inail – “un approccio integrato che includa la valutazione e la gestione dei rischi, la formazione, l’informazione, la sensibilizzazione, la comunicazione ed il monitoraggio nel tempo, anche nell’ottica di un miglioramento continuo dell’organizzazione del lavoro”.  

 

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ COVID-19 e protezione degli operatori sanitari”, scheda informativa/Fact sheet curata da Diana Gagliardi, Benedetta Persechino, Marta Petyx, Paola Tomao, Nicoletta Vonesch e Sergio Iavicoli - edizione 2020 (formato PDF, 01.87 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Coronavirus, COVID-19 e protezione degli operatori sanitari”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 5 Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale - Circolare n. prot. 5443 del 22 febbraio 2020 - oggetto “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”

 

Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 5 Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale - Circolare n. prot. 5889 del 25 febbraio 2020 – oggetto “Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020”.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020).

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

 

 

 

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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
05/03/2020 (19:52:07)
Indicazioni peraltro non di rado disattese in non poche strutture sanitarie delle zone gialle,. Come ognuno può verificare di persona
Rispondi Autore: Massimiliano - likes: 0
15/03/2020 (10:14:20)
Lavoro in una casa di riposo vi chiedo se è giusto che noi operatori sanitari che lavoriamo a meno di una distanza di un metro dai pazienti usare delle mascherine chirurgiche che sono monouso e da utilizzare per mas simo di 2 o 3 ore vengano invece chiesto di utilizzarle per tutto il turno otto ore e poi di custodirla in un sacchetto di plastica e riutilizzarla per altri 2 giorni quindi in tutto tenerla per 3 giorni datemi una risposta perché operatori si stanno ammalando.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/03/2020 (16:01:54)
Segnali tutto alla Asl Competente per territorio.

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