Coronavirus: Garante Privacy, no a iniziative fai da te nella raccolta dei dati
L’Ufficio sta ricevendo numerosi quesiti da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di raccogliere, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio. Analogamente, datori di lavoro pubblici e privati hanno chiesto al Garante la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata.
Al riguardo, si segnala che la normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque negli ultimi 14 gg abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l’isolamento fiduciario.
I datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.
La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.
L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha recentemente fornito indicazioni operative circa l’obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all’amministrazione di provenire da un’area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati; permangono altresì i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.
Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (es. URP, prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.
Le autorità competenti hanno, inoltre, già previsto le misure di prevenzione generale alle quali ciascun titolare dovrà attenersi per assicurare l’accesso dei visitatori a tutti i locali aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni d’urgenza adottate.
Pertanto, il Garante, accogliendo l’invito delle istituzioni competenti a un necessario coordinamento sul territorio nazionale delle misure in materia di Coronavirus, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Pierangelo Querini - likes: 0 | 03/03/2020 (05:09:51) |
Buongiorno. Ritengo che la normativa sul trattamento dei dati personali fornisca – in casi precisi e con limitazioni – gli strumenti che legittimano i controlli. Prima di raccogliere qualsiasi informazione e di svolgere controlli sullo stato di salute, gli individui devono ricevere un'informativa privacy che contenga tutte le informazioni richieste dal Regolamento privacy e che, quindi, illustri in dettaglio (tra l’altro) le modalità e finalità del trattamento, i tempi di conservazione dei dati e i soggetti a cui le informazioni saranno comunicate. Inoltre le persone devono fornire il loro consenso esplicito che dovrà specificatamente far riferimento alle finalità e modalità del trattamento che dovranno essere comunque conformi al principio di minimizzazione. Ma anche con il consenso non sarà possibile creare schedari che ricostruiscano gli spostamenti di dipendenti, fornitori e clienti e le variazioni della loro temperatura corporea. Il rispetto dei diritti sui dati personali deve essere una priorità anche in questa situazione di emergenza. |
Rispondi Autore: Pierangelo Querini - likes: 0 | 03/03/2020 (05:42:21) |
Nota . Fonte de mio commento: il sole24 del 02.03.2020. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 03/03/2020 (14:09:31) |
Il Garante della Privacy, da buon funzionario pubblico, dimentica un principio fondamentale di libertà dello stato di diritto moderno: per il privato quello che non è vietato non è consentito. Viceversa il pubblico non può fare nulla che non sia consentito da una legge. Dimentica pure che i dati personali sono disponibili. Ora nel sistema di valori della Costituzione il primo diritto individuale, e interesse collettivo, è il diritto alla salute, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione. La privacy invece non è citata nella Costituzione. Ora tutte le misure che il datore di lavoro decide di adottare, a seguito della valutazione del rischio generico da agenti biologici, o specifico per alcuni settori, sono misure previste dalla legge a tutela della salute dei lavoratori e finché della collettività, perciò in alcun modo la tutela della privacy può interferire e menomare la tutela della salute. Perciò il mio messaggio per i datori di lavoro è avanti tutta con l'autocertificazione dei lavoratori di non aver avuto contatti con persone della zona rossa, con le telecamere termiche e via dicendo. Previa somministrazione dell'informativa privacy, ovviamente. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 03/03/2020 (14:38:11) |
RETTIFICA Il Garante della Privacy, da buon funzionario pubblico, dimentica un principio fondamentale di libertà dello stato di diritto moderno: per il privato quello che non è vietato E' consentito. Viceversa il pubblico non può fare nulla che non sia consentito da una legge. Dimentica pure che i dati personali sono disponibili. Ora nel sistema di valori della Costituzione il primo diritto individuale, e interesse collettivo, è il diritto alla salute, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione. La privacy invece non è citata nella Costituzione. Ora tutte le misure che il datore di lavoro decide di adottare, a seguito della valutazione del rischio generico da agenti biologici, o specifico per alcuni settori, sono misure previste dalla legge a tutela della salute dei lavoratori e finché della collettività, perciò in alcun modo la tutela della privacy può interferire e menomare la tutela della salute. Perciò il mio messaggio per i datori di lavoro è avanti tutta con l'autocertificazione dei lavoratori di non aver avuto contatti con persone della zona rossa, con le telecamere termiche e via dicendo. Previa somministrazione dell'informativa privacy, ovviamente. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 05/03/2020 (21:04:42) |
Da somministrare ai dipendenti e ai visitatori in doppia copia, una firmata la trattiene l'azienda. COMUNICAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI CONTAGI In adempimento alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, delle autorità regionali/provinciali e in ottemperanza a quanto disposto dagli art. 18, 19 e 20 del D. Lgs. 81/2008 a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti, tutti i dipendenti e coloro che, a diverso titolo, operano presso l’Ateneo, hanno l’obbligo di segnalare all'Autorità sanitaria competente se, nel periodo a partire dal 14 febbraio 2020 e anche in assenza di sintomi: 1) provengono da una delle seguenti aree: Lombardia - Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Veneto - Vo' Euganeo (all'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020 "Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio"), oppure 2) hanno avuto contatti con casi positivi o con persone provenienti dalle zone di cui al punto 1). La segnalazione va fatta chiamando il numero verde regionale di seguito indicato .... #coronavirus #sarscov2 #covid19 |