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Colpa cosciente e infortuni sul lavoro: principi e applicazioni

Colpa cosciente e infortuni sul lavoro: principi e applicazioni
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

23/02/2023

Che cos’è l’aggravante dell’aver “agito nonostante la previsione dell’evento”, la differenza col dolo eventuale, gli esempi concreti tratti dalle sentenze di Cassazione Penale a fronte di infortuni sul lavoro.

La sentenza di primo grado del Tribunale di Torino (Seconda Corte d’Assise) del 15 aprile 2011 sul caso Thyssenkrupp affrontava - tra le altre - anche la non semplice questione giuridica relativa alla cosiddetta “colpa cosciente”, sottolineando anche le differenze tra la stessa e il “ dolo eventuale”.

 

Essa ricordava che, sul piano della base legislativa, “mentre la colpa c.d. “cosciente” trova la sua fonte normativa nell’art.61 n.3 c.p. (“l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento”), il dolo eventuale è frutto di elaborazione giurisprudenziale, ormai risalente nel tempo e consolidata nelle basi teoriche, ma con indubbie residue difficoltà di applicazione alle singole fattispecie concrete.”

 

Secondo la sentenza n.10411/11 della Cassazione Penale, “la giurisprudenza di legittimità individua il fondamento del dolo indiretto o eventuale nella rappresentazione e nell’accettazione, da parte dell’agente, della concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell’evento accessorio allo scopo seguito in via primaria.”

 

In tal senso, “il soggetto pone in essere un’azione accettando il rischio del verificarsi dell’evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l’agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva”.

 

Con la medesima sentenza, la Suprema Corte precisava che “si versa, invece, nella forma di colpa definita ‘cosciente’, aggravata dall’avere agito nonostante la previsione dell’evento (art.61 n.3 c.p.), qualora l’agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell’evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori.”

 

La Corte così proseguiva: “dall’interpretazione letterale dell’art.61, comma 1, n.3, c.p., che fa esplicito riferimento alla realizzazione di un’azione pur in presenza di un fattore ostativo alla stessa, si evince che la previsione deve sussistere al momento della condotta”.


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Dunque, in sostanza (nonostante il tema presenti una complessità di cui qui - per esigenze di brevità - non si può dar conto), “il criterio distintivo deve essere ricercato sul piano della volizione.”

 

Sotto questo profilo, “mentre, infatti, nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata ‘accettata’ psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l’agente.”

 

Ciò premesso, concentriamoci ora sulla colpa cosciente quale figura giuridica che non così di rado trova applicazione a fronte di infortuni sul lavoro.

 

Prima di passare ad esaminare due casi pratici, occorre ancora sottolineare, sul piano della configurazione della colpa con previsione, che, come ricordato dalla sentenza di Cassazione a Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp (Cassazione Penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014 n.38343, par.50 “Considerazioni conclusive su dolo eventuale e colpa cosciente”), “dolo eventuale e colpa cosciente, appartengono a due distinti universi e da tale radicale diversità delle categorie al cui interno si collocano traggono gli elementi che le caratterizzano e le distinguono. Tanto per chiarire subito ciò che si intende dire e sottrarre la disamina ai fumi dell’astrattezza: la struttura della previsione è diversa; diverso è l’evento; diverso è lo scenario dell’agire umano; diverso infine è l’animus.”

 

Nella colpa cosciente, in particolare, “l’agente ha concretamente presente la connessione causale rischiosa; il nesso tra cautela ed evento. L’evento diviene oggetto di una considerazione che disvela tale istanza cautelare, ne fa acquisire consapevolezza soggettiva.”

 

Pertanto, “di qui il più grave rimprovero nei confronti di chi, pur consapevole della concreta temperie rischiosa in atto, si astenga dalle condotte doverose volte a presidiare quel rischio. In questa mancanza, in questa trascuratezza, è il nucleo della colpevolezza colposa contrassegnata dalla previsione dell’evento: si è, consapevolmente, entro una situazione rischiosa e per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altra biasimevole ragione ci si astiene dall’agire doverosamente.”

 

Vediamo a questo punto brevemente due applicazioni concrete.

 

Condanna di un datore di lavoro (e assoluzione dell’RSPP) per lesioni colpose con colpa cosciente per aver messo a disposizione del lavoratore una “macchina priva di dispositivi che impedissero alle mani di venire a contatto con i movimenti del punzone”, laddove il rischio gli era stato adeguatamente segnalato dall’RSPP attraverso il DVR

 

Con Cassazione Penale, Sez.IV, 1 giugno 2017 n.27516, la Suprema Corte ha confermato la condanna di “T.A.P.L., nella sua qualità di consigliere delegato della F.&R. M. s.r.l.” e confermato l’assoluzione di F.G., in qualità di RSPP della stessa società.

 

Erano stati “chiamati entrambi a rispondere del delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione antinfortunistica e con l’aggravante di cui all’art.61 n.3 c.p. [l’avere agito nonostante la previsione dell’evento, n.d.r.], per avere provocato a RA.M. una lesione personale consistente nella subamputazione del dito 2 mano sinistra con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo di giorni 90”.

 

Nello specifico, a T.A.P.L. era stato imputato di aver “omesso di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni e quindi idonee ai fini della salute e della sicurezza in quanto la macchina piegatrice orizzontale idraulica di marca Eurornac mod. PB350S - sulla quale è incorso l’incidente al lavoratore RA.M.- era priva di dispositivi che impedissero alle mani dei lavoratori di venire a contatto con i movimenti del punzone.”

 

Secondo la Cassazione, “il Giudice del merito, ha, ineccepibilmente in questa sede, ritenuto che il DVR predisposto dall'imputato conteneva sufficiente indicazione ed individuazione del rischio presente nel reparto laddove veniva indicato un rischio per la pericolosità intrinseca delle presse aggravato dalla inidoneità dei dispositivi di protezione non conformi alla legge, valorizzando in tal senso le testimonianze rese da Z.M. e Z.C.”.

 

Inoltre, “la Corte territoriale ha incensurabilmente ritenuto che «può affermarsi che attraverso il DVR vi è stata segnalazione al datore di lavoro idonea a sollecitarne i poteri di intervento per eliminare la situazione di rischio, sollecitazione alla quale il datore di lavoro non ha evidentemente reagito»”.

 

Omicidio colposo con colpa cosciente consistente nella “lucida esposizione a rischio fatta dagli imputati mediante la consapevole alterazione del sistema di sicurezza della macchina di recente acquisto”

 

Con Cassazione Penale, Sez.IV, ud. 20 aprile 2016 (dep. maggio 2016) n.19171, la Suprema Corte ha confermato la condanna degli imputati P.D. e C.L., responsabili del reato di omicidio colposo con l’aggravante della colpa cosciente.

 

Secondo la Cassazione, “nella fattispecie in esame la Corte territoriale, applicando correttamente i principi dianzi citati, ha evidenziato che le attenuanti generiche, nella specie giustificate dalla incensuratezza degli imputati, vanno necessariamente bilanciate con la gravità del fatto derivante non solo dalla natura dell’evento (un infortunio mortale) ma anche dal grado di colpa (colpa cosciente, benché non contestata) che risiede, nel caso in esame, proprio nella lucida esposizione a rischio fatta dagli imputati mediante la consapevole alterazione del sistema di sicurezza della macchina di recente acquisto.”

 

E dunque “da ciò l’evidenza della incensurabile valutazione di “non prevalenza” delle attenuanti generiche operata dal giudice di merito in applicazione del disposto di cui all’art.133 c.p. in virtù del quale il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. La stessa Corte - quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti - nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha, quindi, dato rilevanza decisiva a tutti i parametri citati.”

 

E’ interessante il passaggio della sentenza in cui la Cassazione ricorda che “nella colpa cosciente (valutata, nel caso di specie, ai soli fini della comparazione delle circostanze) la verificazione dell’illecito da prospettiva teorica diviene evenienza concretamente presente nella mente dell’agente e mostra per così dire in azione l’istanza cautelare.”

 

Dunque “l’agente ha concretamente presente la connessione causale rischiosa: il nesso tra cautela ed evento. L’evento diviene oggetto di una considerazione che disvela tale istanza cautelare, ne fa acquisire consapevolezza soggettiva.”

 

Di conseguenza, “di qui il più grave rimprovero nei confronti di chi, pur consapevole della concreta temperie rischiosa in atto, si astenga dalle condotte doverose volte a presidiare quel rischio.”

 

Pertanto “in questa mancanza, in questa trascuratezza, è il nucleo della colpevolezza colposa contrassegnata dalla previsione dell’evento: si è, consapevolmente, entro una situazione rischiosa e per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altra biasimevole ragione ci si astiene dall’agire doverosamente (Sez.U., n.38343 del 24 aprile 2014).”

 

Con particolare riferimento alla fattispecie, “nel caso in esame i giudici del merito hanno ineccepibilmente ritenuto (sempre e solo ai fini della comparazione delle circostanze) elemento centrale nel giudizio di sussistenza della colpa cosciente l’aver consentito (se non disposto o autorizzato), nell’ambito delle rispettive funzioni, l’alterazione (mediante rimozione del blocco) dei sistema di sicurezza consentendo così di accedere all’impianto mantenendo anche il movimento principale di traslazione degli stampi nonostante che il manuale di istruzioni prevedesse che, in caso di apertura di una qualsiasi delle porte di accesso alla cabina e proprio grazie a quel sistema di blocco, le parti in movimento dei vari macchinari si sarebbero arrestate in automatico.”



Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Scarica le sentenze di riferimento:

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 27516 del 1 giugno 2017 (u. p. 10 maggio 2017) -  Pres. Piccialli – Est. Tanga – P.M. Aniello - Ric. T.A.P.L. e Avvocato Generale. - Non è responsabile per l’infortunio occorso a un lavoratore il RSPP che nel documento di valutazione dei rischi ha provveduto a segnalare al datore di lavoro la mancanza di misure di sicurezza della macchina presso la quale si è verificato l’evento.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza ud. 20 aprile 2016 (dep. maggio 2016), n. 19171 - Infortunio mortale e colpa cosciente: consapevole alterazione del sistema di sicurezza della macchina. Responsabilità del direttore di stabilimento e del caporeparto.

 

 



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