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L’RSPP risponde direttamente al datore di lavoro

L’RSPP risponde direttamente al datore di lavoro
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

08/02/2024

Il datore di lavoro quale unico soggetto legittimato a nominare l’RSPP e quest’ultimo quale persona che per definizione normativa “risponde” al datore di lavoro: analisi e implicazioni di un rapporto che non tollera membrane intermedie.

 

Come noto, la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte del datore di lavoro costituisce un obbligo indelegabile posto in capo a quest’ultimo e, specularmente, l’RSPP “risponde” - per espressa definizione normativa - direttamente al datore di lavoro (art.17 c.1 lett.b) in comb. disp. art.2 c.1 lett.f) D.Lgs.81/08).

 

Da un lato, infatti, il Decreto Legislativo 81/08 definisce il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” quale “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” (art.2 c.1 lett.f) D.Lgs.81/08).

                                              

Dall’altro, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, l’art.17 del medesimo decreto prevede gli obblighi del datore di lavoro non delegabili per l’importanza e, all’evidenza, per l’intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che sono e rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro (v. art.17). 

Trattasi: a) dell’attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza al fine della redazione del documento previsto dall’articolo 28 del decreto cit., contenente non solo l’analisi valutativa dei rischi, ma anche l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate; nonché b) della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 28 gennaio 2009 n.4123).

 

Tornando alla definizione di RSPP fornita dal Testo Unico, possiamo dire che essa valorizza sostanzialmente quattro elementi:

  1. la qualificazione professionale di tale soggetto (con riferimento all’art.32);
  2. la sua designazione (indelegabile) da parte del datore di lavoro;
  3. il fatto che l’RSPP coordini il servizio di prevenzione e protezione:
  4. il fatto che l’RSPP risponda al datore di lavoro dal quale è nominato.

 

In ordine a quest’ultimo punto, ciò che si coglie con chiarezza dalla definizione di RSPP, ove letta unitamente all’art.17 del D.Lgs.81/08 sugli obblighi indelegabili, è che il legislatore non contempla membrane intermedie - sia in un senso che nell’altro - nell’ambito del rapporto fiduciario che, secondo lo schema normativo e nei limiti dei rispettivi ruoli, intercorre tra il datore di lavoro e l’RSPP.

 

Come è stato ricordato in dottrina, infatti, “il rapporto che lega il RSPP al DL è diretto e di tipo fiduciario: il RSPP è “designato” dal DL, a cui risponde direttamente del proprio operato, per coordinare il SPP; la sua nomina è necessaria e costituisce un obbligo indelegabile del DL (art.17, c.1, lett.b); il suo nominativo va indicato nel documento di valutazione dei rischi e comunicato ai lavoratori, unitamente a quello degli addetti (art.36, c.1, lett.d), a testimonianza del rapporto fiduciario sotteso alla sua designazione.” [1]

 

Occorre quindi a questo punto domandarsi, alla luce di tale premessa, se siano coerenti con l’impostazione normativa quelle situazioni organizzative in cui l’RSPP A. si trova a rispondere ad un soggetto B. (che ad es. riveste il ruolo di dirigente ai sensi del D.Lgs.81/08 o di delegato o di HSE Manager etc.) il quale risponde al datore di lavoro C. e così via (con la possibile variabile, peraltro, di ulteriori membrane intermedie tra A. e C.).

 

Per rispondere a questo quesito (al quale, a parere di chi scrive, ha già risposto in maniera chiara il legislatore con la definizione su richiamata), occorre partire da una lettura “sistematica” del rapporto intercorrente tra datore di lavoro ed RSPP alla luce del sistema legislativo e della giurisprudenza.

 

Essenzialmente, ricostruiamo i termini principali di tale rapporto:

1) il datore di lavoro - e solo il datore di lavoro, trattandosi di un obbligo indelegabile - nomina l’RSPP (art.17);

2) l’RSPP è un soggetto qualificato, che deve avere i requisiti professionali previsti dalla legge (art.32);

3) il datore di lavoro mette in condizione l’RSPP di svolgere i propri compiti fornendogli le informazioni previste dall’articolo 18 c.2;

4) l’RSPP, che ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli”[2], risponde al datore di lavoro (art.2).

 

Ciò detto, soffermiamoci sulla natura di tale rapporto, ben descritta dalla Cassazione allorché ha chiarito che i componenti del SPP, “essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono essere chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda - ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico - vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 26 ottobre 2007 n.39567).


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Alla luce di tale assetto e quindi anche della distribuzione delle responsabilità giuridiche che ne deriva, viene da pensare che sia proprio nell’interesse del datore di lavoro il fatto che l’ RSPP risponda direttamente a lui.

 

Il rapporto diretto che lega il datore di lavoro all’RSPP e che giustifica il fatto che quest’ultimo risponda in maniera diretta al datore di lavoro emerge anche da questa pronuncia dell’anno scorso, secondo cui “la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della struttura aziendale, finalizzata alla individuazione degli strumenti cautelari atti a governarli con la correlata redazione di un documento che contenga tali valutazioni e prescrizioni, rientra fra gli obblighi fondamentali che gravano sul datore di lavoro: si tratta di adempimento personalissimo che ai sensi del D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, art.17, comma 2, il datore di lavoro non può delegare. Tuttavia, lo stesso D.Lgs. n.81 del 2008, all’art.29, prevede che alla redazione del documento di valutazione dei rischi collaborino alcune figure dotate di specifiche competenze tecnico scientifiche, ovvero il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione ed il medico competente che sono tenuti a conferire al datore di lavoro le informazioni e le indicazioni appropriate, quanto all’analisi e alla gestione del rischio. Il garante da parte sua è tenuto a fornire a tali collaboratori informazioni inerenti alla gestione dell’impresa, per ciò che attiene alla natura del rischio, alla organizzazione del lavoro, alle misure di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.18, comma 2. ( Cassazione Penale, Sez.IV, 18 maggio 2023 n.21153).

 

Nella sentenza sul caso Thyssenkrupp, poi, la Cassazione ha ricordato, sempre con riferimento ai componenti del Servizio di Prevenzione, che il “ruolo svolto da costoro è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro” ( Cassazione Penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014 n.38343).

 

In tal senso, come ricordato da una pronuncia di due mesi fa, “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, infatti, svolge una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti, sicché il datore di lavoro, è sempre direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 12 dicembre 2023 n.49300).

 

Vorrei concludere con un’ultima riflessione.

 

Già dieci anni fa, con la risposta a Interpello n.28/2014 (avente ad oggetto la figura del Medico Competente), la Commissione per gli Interpelli si è pronunciata sul seguente quesito (riportato in sintesi): se “si può ritenere rispettata la succitata norma [art.39 c.4 D.Lgs.81/08, che prevede che “il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”, n.d.r.] quando il datore di lavoro subordina gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente il medico competente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione".

 

In quel caso, nell’incipit della sua risposta ad interpello, la Commissione aveva affermato in termini generali che “il D.Lgs.n.81/2008 delinea in modo chiaro i compiti del servizio di prevenzione e protezione e gli obblighi del medico competente, lasciando al datore di lavoro ogni scelta organizzativa, a condizione che sia garantita l’autonomia delle rispettive funzioni senza limitazioni o condizionamenti.”

 

E, nel merito, si era pronunciata nel senso che “ne consegue che, nel caso in cui organizzativamente vi sia coincidenza tra ruolo di direttore di UOC o di analoga struttura con lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa UOC o struttura, incaricato di svolgere le funzioni di medico competente, può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico, stante la condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente per lo svolgimento delle proprie funzioni.”

 

Si ritiene a questo punto che una lettura combinata e sistematica degli artt.2, 17, 30, 31, 32 e 33 D.Lgs.81/08 evidenzi che la strutturazione dei rapporti tra RSPP e datore di lavoro debba essere tale da salvaguardare e mantenere integre la natura e le caratteristiche del ruolo di RSPP, ivi compresa l’autonomia necessaria per lo svolgimento dei propri compiti.

 

Peraltro, l’esigenza di tale autonomia ai fini dell’esercizio del ruolo di RSPP è stata esplicitamente riconosciuta e valorizzata anche dalla Suprema Corte, allorché ha chiarito che tale soggetto deve “svolgere in autonomia, nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico, il compito di informare il datore di lavoro e di dissuaderlo da scelte magari economicamente seducenti ma esiziali per la sicurezza” (Cassazione Penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014 n.38343; caso Thyssenkrupp: massima ripresa anche successivamente daCassazione Penale, Sez.IV, 23 gennaio 2017 n.3313).

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

Scarica le sentenze:

Corte di Cassazione - Sezione IV - Sentenza n. 4123 del 28 gennaio 2009 - Pres. Mocali – Est. Piccialli – P.M. Fraticelli - Ric. V. G. - Sull’applicazione dell’istituto della delega e sui limiti della delegabilità degli obblighi - Il datore di lavoro in caso di ricorso alla delega non e’ esente da responsabilità per la presenza di rischi dovuti a carenze in materia di sicurezza sul lavoro che attengono a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali.

 

CORTE DI CASSAZIONE – IV Sezione Penale - Sentenza n. 39567 del 26 ottobre 2007 - Pres. Coco – Rel. Bianchi – P. M. Viglietta – Ric. A. G.  – RSPP, negligenza, imprudenza, imperizia capacità professionali, responsabilità, mancata segnalazione di una situazione di rischio, mancata informazione del datore di lavoro, D. Lgs. n. 626/1994.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV - Sentenza n.21153 del 18 maggio 2023 - Catasta di bancali mal impilata e infortunio del carrellista. Carente valutazione del rischio: obbligo indelegabile del datore di lavoro.

 

Corte di Cassazione Penale Sezioni Unite – Sentenza n. 38343 del 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014) – Pres. Santacroce – Relat. Blaiotta - P. G. Destro – Thyssenkrupp: le condanne inflitte andranno ridefinite, ma non aumentate - Criteri di demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente.

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 49300 del 12 dicembre 2023 (u.p. 6 dicembre 2023) - Pres. Ferranti – Est. Esposito - P.M. Salvadori - Ric. omissis. - Le misure di prevenzione infortuni vanno adattate in ragione del mutamento dellcondizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto "dinamico" del rischio che impone un aggiornamento ogni qual volta intervenga un rischio nuovo.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. n. 3313 del 23 gennaio 2017 - Incendio all'interno dell'opificio industriale di una ditta di vernici. Responsabili datori di lavoro e RSPP



[1] A. Arganese, Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dopo il d.lgs.n.81/2008, Olympus.

[2] Cassazione Penale, Sez.IV, 23 gennaio 2017 n.3313.






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Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0
08/02/2024 (08:24:07)
La figura di Rspp dev'essere interamente ripensasta, e in tal senso ci sono delle bozze in giro, (nemmeno "ufficiose) e sarebbe quindi interessante ri-pensare alla figura di Rspp anche alla luce delle nuove figure manageriali che mano a mano, ma inesorabilmente, sono introdotte nelle aziende: penso agli HSE manager, peraltro fatti oggetto di una norma Uni, la 11720 del 2018. Perchè non si sia dedicata una specifica norma Uni alla figura di Rspp o a limite al SPP, rimane un mistero. La si è chiamata "UNI/pdr", cioè "prassi di riferimento, formula ipocrita per dire che, "no, per gli Rspp una norma Uni è troppo". L'attenta disanima giuridica che ho appena letto è ricca, sostanziosa, ma mi permetto, pecca, e non potrebbe essere diversamene, di un approccio, diciamo applicativo, letto all'interno della dinamica di Governance delle aziende. E' tutto chiaro, chiarissimo, "cristallino" e si insegna questo nei corsi. Ma per raccontare la figura di Rspp, occorre avere un'esperienza all'interno delle aziende, un'esperienza "aziendale", non necessariamente di Rspp. Questo per capire le dinamiche del "lavoro", cioè quello che sta dietro alle scelte "strategiche" dell azienda. La "sicurezza " è parte del "lavoro", e dunque Rspp è "manager" come lo sono gli altri manager (nelle aziende strutturate). Per le piccole e medie imprese torniamo alle bozze (nemmeno ufficiose appunto) che ci sono in giro di revisione del D.lgs 81/2008, che si, dovrebbe essere ri-modulato per le piccole e medi imprese. Ma se non è mai osservato dall'interno le dinamiche aziendali e le scelte che li si compiono, se non si sono mai condivise con altri manager, è certo piu semplice salire su uno scranno (giudici) e dire "E cosi', che lo vogliate o no". L'art. 33 del D.lgs 81/2008 è chiarissimo (nemmeno sanzionato "di per sè"). Certo i giudici fanno i giudici e quindi è logico che non siano mai entrati in azienda. Meno logico è che chi scriva le norme le scriva senza sapere come si "muove" un organo complesso come un'azienda, oppure le scriva ignorando totalmente problemi tecnici. Ad esempio: una norma come la lettera f-bis del comma 1 dell'art 19, sull'interruzione del lavoro delle "attrezzature", una persona che abbia un minimo di esperienza aziendale, o meglio tecnica, la scrive certo, ma non lo scrive cosi: "bisogna bloccare le macchine!" Quale macchina? Chi la ferma? Perchè? Chi la sistema? Come la sistema? Quando la sistema? " Perche "interrompere" tante volte non è possibile...Quindi una bella disanima, quella che leggo, ma ancora mi permetto di dire che se, la logica rimane quella della Cassazione sulla "Thyssen", testualmente: (Rspp deve) "svolgere in autonomia, nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico, il compito di informare il datore di lavoro e di dissuaderlo da scelte magari economicamente seducenti ma esiziali per la sicurezza”, Rspp dovrebbe essere una fonte inesauribile di sapere scientifico. Dovrebbe essere quindi ingegnere, architetto, chimico, biologo, e ovviamente intendersi di Diritto del lavoro, Diritto penale.etc. Non bastano i corsi? No, ci vuole esperienza per capire che non devi essere plurilaureato per fare Rspp. Dopodiche sul numero di volte che Rspp deve segnale "scelte economiche seducenti, ma "esiziaii" qui si apre un capitolo diverso. "Quante volte figliolo?"
Rispondi Autore: Roberto Termini - likes: 0
08/02/2024 (08:49:35)
Un passaggio importante: "il legislatore non contempla membrane intermedie". Ma in una azienda con 20 siti produttivi in 20 regioni (con più RSPP) e un unico Datore di Lavoro, come può esserci un rapporto diretto? Come può il Datore di Lavoro "dare retta" al singolo RSPP che forse (forse) "vede" (cioè vede ma ci parla in riunione con altri 19) una volta l'anno? Questa è la realtà, come correttamente indicato nel commento sopra, misconosciuta da chi legifera.
Nel mondo vero ci sono "n" membrane intermedie, prive di responsabilità (diciamolo, eh?!) che prendono pure i premi produzione se fanno risparmiare l'azienda (guarda caso sempre riducendo i budget sulla safety). Però in galera ci finisce il povero RSPP.
E basta anche con la favola del Medico Competente, per il quale credo si faccia prima a rivolgersi a "Chi l'ha visto"...
Autore: Andrea
08/02/2024 (15:35:28)
Il SPP è formato anche da ASPP.
Alle volte siamo talmente "abituati" male da perdere di vista gli strumenti che la legge ci mette a disposizione. Questo, probabilmente, è dovuto al fatto che prima noi alle volte assuefatti da un sistema che troppo spesso ci impone una "normalità" fatta di aziende che hanno strutture imponenti (20 o più siti) ma non si strutturano in egual misura sotto il profilo del SPP. Basterebbe mettere 20 ASPP ed un unico RSPP che, senza membrane, ha un rapporto diretto con il DL garantendo appunto il suo principio di autonomia. Il DL da solo non può ascoltare 20 RSPP ma un RSPP può ascoltare 20 ASPP (è parte del suo lavoro!) La legge lo prevede, gli strumenti ci sono, le aziende che vogliono applicarli, no. E, purtroppo, devo constatare che anche noi, spesso, non aiutiamo in tal senso essendo ormai anche noi troppo spesso "assuefatti" da questo modo di fare al punto, in molte circostanze, da accettarlo e farcene addirittura promotori.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
08/02/2024 (09:09:27)
Le norme di legge hanno contribuito in modo potente ad educare le aziende, tutte, ad organizzare meglio la sicurezza sul lavoro. Molte norme del D.Lgs. n. 81/2008 derivano direttamente dalla giurisprudenza della Cassazione, che la collega Guardavilla propone da tempo in modo esemplare, perché riguardano quello che non ha funzionato.
L'Rspp non può e non deve essere un manager perché questo condizionerebbe fino a vanificare il suo ruolo prezioso di consulente qualificato con i compiti previsti dall'art.33 del D.Lgs. n. 81/2008. Consulente che non è ovviamente tenuto a conoscere tutto in prima persona, le conoscenze complete per la prevenzione e protezione le può ottenere chiedendo al datore di lavoro di potersi avvalere di consulenti qualificati. Io sono nelle aziende quasi ogni giorno, non so o un avvocato da banco, e Rspp manager non ne vedo mai, anche nelle aziende più grandi, ma è sempre il consulente previsto dalla legge vigente. Il tentativo subdolo di giungere ad attribuire un ruolo diverso al Rspp da quello attuale mascherano, malissimo, l'intento di deresponsabilizzare il datore di lavoro. Ma è una posizione che non ha alcuna possibilità di successo perché sarebbe in violazione della direttiva quadro 391/89/CEE e comunque il legislatore ha introdotto i corsi di formazione alla sicurezza per tutti i datori di lavoro, avendo compreso che da li parte la sicurezza ottimale. Il valore della legalità, il rispetto della legge che impone al datore di lavoro la tutela di chi lavoro è e resta il faro della cultura della sicurezza. L'articolo 2087 del codice civile impone sempre la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale. La legge va RISPETTATA, non denigrata. E un tutte le aziende serie la prima preoccupazione è rispettarla.
E chi scrive le norme a volte commette qualche errore, ma le proposte di chi le critica spesso sono molto peggio, a volte siamo nel campo dell'horror puro.
Rispondi Autore: Pablo - likes: 0
08/02/2024 (09:50:39)
Buongiorno Dott.ssa Guardavilla,
contributo ineccepibile per forma e contenuti, a mio parere.
A dire la verità, un articolo del genere non sarebbe stato nemmeno necessario: come scrive giustamente lei, il legislatore è stato chiaro nelle definizioni e dovrebbe essere superfluo aggiungere altro. Come purtroppo dimostrano alcuni dei commenti all'articolo, fatta la legge, ecco piovere le interpretazioni di comodo a proprio uso e consumo. Quella di pretendere di conformare il dettato normativo alle proprie esigenze (o ignoranze) e non esattamente il contrario è una piaga - temo - insanabile in molti. La cosa triste è che questo approccio viene quasi sempre da quelli convinti che loro - e solo loro, novelli uomini di mondo - sanno come funziona davvero la realtà (a differenza, evidentemente, degli azzeccagarbugli o degli altri sprovveduti).
Autore: Andrea
09/02/2024 (16:11:30)
Mah! Nelle aziende di grandi dimensioni, in particolare quelle con obbligo di RSPP "interno", spesso la figura coincide con quella del HSE manager, che oltre all'incarico previsto dall'81 segue, ad esempio anche l'applicazione della normativa ambientale.
Rispondi Autore: Anna Guardavilla - likes: 0
08/02/2024 (10:31:38)
Condivido ogni virgola del commento dell’Avv.Dubini, il quale invita tutti - come sempre - a tenere la rotta mantenendo come faro il valore della legalità.
Grazie anche a Pablo per il suo commento che ricorda che non sono le norme che devono essere interpretate in maniera tale da adattarsi (meglio: piegarsi, a volte propriamente distorcersi) alle prassi aziendali ma il contrario.
Le aziende più attente alla sicurezza e meglio strutturate, nelle quali spesso mi reco per la mia attività e con cui, in ogni caso, interloquisco costantemente, questo lo sanno bene e lo applicano.
Buon lavoro a tutti.
Rispondi Autore: Roberto marino - likes: 0
08/02/2024 (16:24:48)
Chiarissime, come sempre, le argomentazioni della dr.ssa Guardavilla, così come quelle, estremamente veritiere, dell'avv. Rubini.
Vorrei solo aggiungere una cosa, a sostegno di quanto argomentato dai due autori citati: l'art. 33 del D.Lgs. 81/08, al comma 3 così recita: "Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro".
E come interpretare questa affermazione, se non nel senso di quanto previsto dall'art. 12 delle Disposizioni Generali del Codice Civile, là dove è scritto, in merito all'interpretazione della legge, che "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello
fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di
esse, e dalla intenzione del legislatore"?
E' evidente che, in qualunque organizzazione di lavoro, tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell'attività lavorativa dipendono, a vario titolo, dal Datore di Lavoro e quindi perchè il legislatore avrebbe dovuto inserire questo precetto, se non nel senso di ciò che esso esprime: il Servizio di Prevenzione e Protezione (e non il suo coordinatore, inopinatamente chiamato "Responsabile") è utilizzato dal Datore di lavoro e non da altri?
Rispondi Autore: Fabio Palmeri - likes: 0
10/02/2024 (08:04:55)
A Marabelli
E' sicuramente un errore di battitura ma si dice disamina e non disanima
Non ha nulla a che fare con le anime la parola
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
10/02/2024 (11:02:47)
Mi permetto solo di sottolineare che anche le parole che vengono usate hanno il loro peso.
Il termine "risponde" non è stato usato a caso ed perfettamente inserito nella linea da "cerchiobottisti" che piace tanto al nostro legislatore fin dai tempi del 626 dove il RSPP era definito come "persona in possesso di attitudini e capacità adeguate".
Cosa che, come previsto dal sottoscritto in un intervento effettuato al Forum Sicurezza del Sole 24ore nel 1996 a Milano, fu oggetto di specifica reprimenda dalla Corte di Giustizia UE qualche anno dopo.
Ricordo che in azienda tutti i dipendenti "rispondono" al datore di lavoro.
Se avessero avuto un po' più di coraggio avrebbero dovuto differenziare tra un RSPP esterno che "risponde" al datore di lavoro e uno interno dipendente che, come si dice nell'ambito organizzativo, "riporta gerarchicamente" o "risponde gerarchicamente" .
La parolina magica che è mancata è proprio "gerarchicamente".
Solo che ciò avrebbe subito fatto alzare l'asticella del livello di inquadramento di tale figura con relativa retribuzione e aumento del costo per le aziende.
Ecco spiegato perchè si è usato il termine "risponde" non accompagnato da "gerarchicamente" o altro che rimandasse ad un rapporto gerarchico diretto con il datore di lavoro.
Quindi, ad oggi, formalmente non c'è un divieto a posizionare un RSPP alle dipendenze gerarchiche di un direttore di stabilimento ma con una formale nomina da parte del datore di lavoro a cui "risponde" ..... visto che l'ha designato lui.
Basta farsi un giro per le aziende e verificare la situazione per constatare che chi firma le ferie al RSPP dipendente non è quasi mai il datore di lavoro.
Rispondi Autore: Saverio Salvi - likes: 0
12/02/2024 (10:34:48)
Buongiorno
Condivido pienamente il commento del sig. Catanoso. A volte per rendere più facile il rispetto della legge basterebbe rendere la stessa più chiara: quella parola ("gerarchicamente") avrebbe reso inequivocabile la posizione del RSPP nella gerarchia aziendale alle dirette dipendenze del Datore di Lavoro e avrebbe impedito ai D.L di posizionare il RSPP nelle posizioni più fantasiose (l'ho visto addirittura sotto il "finance" in alcuni casi ...). In base alla mia esperienza posso solo confermare che la posizione del RSPP alle dirette dipendenze gerarchiche del D.L, che la legge indica/suggerisce senza il coraggio di esplicitarla, è l'unica che conferisce al RSPP la necessaria vicinanza con i vertici aziendali e la credibilità necessaria per svolgere al meglio il proprio lavoro.
Rispondi Autore: Giuseppe Patti - likes: 0
12/02/2024 (20:59:20)
Ho conosciuto RSPP interni inquadrati con un livello inferiore a quello di preposti ed RLS
Rispondi Autore: FMR - likes: 0
11/03/2024 (17:27:11)
tutto assolutamente giusto e perfetto. peccato che la realtà sia tutta un'altra dimensione. la dott.sa Guardavilla, a cui ho reso ammirato merito in tante altre circostanze, questa volta svolge il suo compitino stando attenta a non lanciare pietre nello stagno. peccato.
Rispondi Autore: Se il DL nomina alcuni dipendenti ASPP senza cge questi ultimi a buano fatto corsi di formazione specifici, commette un illecito? E i dipendebti nominato possono rifiutare l'incarico? ddetti - likes: 0
29/03/2024 (13:20:22)
Lavorando in una Prefettura ed essendo inserita nell Area di Protezione civile ove e' incardinato il SPP, mi e' stato detto che e' quasi obbligatorio che io assuma l'incarico di ASPP. Ma, non avendo io frequentato il corso di formazione, posso rifiutare?

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