Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Una sentenza sulla tutela della sicurezza sul lavoro dei volontari

Una sentenza sulla tutela della sicurezza sul lavoro dei volontari
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Sentenze commentate

24/07/2024

La tutela della sicurezza sul lavoro dei volontari nella Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 02 luglio 2024, n. 25756. Posizione di garanzia del datore di lavoro, DPI, formazione, informazione e addestramento.


La sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, 02 luglio 2024, n. 25756) riveste un'importanza significativa in materia di sicurezza sul lavoro e definizione della posizione di garanzia, particolarmente nell'ambito di attività svolte da volontari.

 

Il caso riguarda un'aggressione subita da una volontaria di un rifugio per cani, attaccata da un pitbull, evento che ha portato alla condanna del gestore della struttura per lesioni personali gravi aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

Posizione di Garanzia del Datore di Lavoro

La posizione di garanzia, nel contesto degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul luogo lavoro, è un concetto cardine del nostro ordinamento giuridico, e impone al datore di lavoro, o a chi comunque ne esercita le funzioni, una serie di obblighi volti a prevenire infortuni e garantire la salute dei lavoratori. Nel caso specifico, la corte ha stabilito che la persona imputata, pur non essendo formalmente un datore di lavoro, esercitava di fatto un potere organizzativo e direttivo all'interno della struttura, riconducibile ai compiti e alle responsabilità tipiche di un datore di lavoro.


Pubblicità
Docente formatore per la sicurezza sul lavoro - 24 ore
Corso online di didattica per la qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

 

In giurisprudenza, la posizione di garanzia del datore di lavoro, formale o di fatto, è stata ampiamente trattata. Un caso analogo è rappresentato nella sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, n. 7730 del 16 gennaio 2008 (Musso, Rv. 238756), dove si è affermato che la posizione di garanzia non è esclusiva del rapporto di lavoro subordinato, ma può sussistere anche in situazioni di lavoro volontario o amichevole, purché l'attività sia svolta in un ambiente che possa definirsi "di lavoro".

Questo principio si applica pienamente al caso in esame, dove la gestione del rifugio da parte dell'imputata e l'organizzazione delle attività dei volontari configurano un ambiente di lavoro che prevede per legge l'applicazione delle norme di sicurezza.

 

In quel caso è stata riconosciuta la responsabilità del parroco per l’infortunio occorso ad un fedele impegnatosi volontariamente nell’approntamento della struttura deputata allo svolgimento della festa della parrocchia, e la Cassazione ha sottolineato che la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen., esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l’attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di “lavoro”.

 

Dispositivi di Protezione Individuale e Formazione

Un altro punto cruciale della sentenza riguarda la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e l'inadeguata formazione e informazione dei volontari.

La normativa di riferimento, il D. Lgs. 81/2008, impone al datore di lavoro di garantire che tutti i lavoratori, inclusi i volontari, ricevano una formazione adeguata sui rischi connessi alle attività svolte e sui comportamenti da adottare per prevenirli.

 

La Corte di Cassazione ha ribadito che il gestore del rifugio, in quanto titolare della struttura e organizzatore delle attività, aveva l'obbligo di assicurare tali misure di prevenzione, nonostante la natura volontaria del rapporto di lavoro.

 

Informazione, Formazione e Addestramento

La sentenza evidenzia l'importanza della corretta informazione, formazione e addestramento dei lavoratori per prevenire incidenti. La mancanza di tali misure preventive ha costituito una delle principali violazioni imputate all'imputata.

L'obbligo di formazione e informazione, infatti, non è limitato ai soli dipendenti regolari ma si estende a chiunque operi all'interno di un'organizzazione, compresi i volontari.

La Corte ha quindi ritenuto che l'imputata avrebbe dovuto fornire adeguate istruzioni e dispositivi di sicurezza per la gestione dei cani, soprattutto quelli notoriamente aggressivi.

 

Conclusione

La sentenza della Cassazione Penale n. 25756 del 2024 offre un'importante chiarificazione sui doveri di chi gestisce strutture qualificabili come ambiente di lavoro con personale volontario, confermando l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire infortuni, indipendentemente dalla natura formale del rapporto di lavoro.

 

Questo caso sottolinea che la sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile di tutti i lavoratori, siano essi dipendenti o volontari, e che i responsabili delle strutture devono attuare rigorosamente le normative di sicurezza per evitare gravi conseguenze legali e, in primo luogo, per proteggere la salute e la sicurezza di chi opera nei loro ambienti.

 

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

NB: Per il dettaglio della pronuncia della Corte di Cassazione si rimanda al testo integrale della sentenza inserita in Banca Dati con alcune parti evidenziate dallo stesso avvocato Dubini.

 

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Cassazione Sezione IV penale - Sentenza n. 25756 del 02 luglio 2024 - Volontaria del canile aggredita da un pitbull. Posizione di garanzia.

 



I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.


I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: ALESSANDRO GAIOTTO - likes: 0
24/07/2024 (07:26:22)
Il principio non è condivisibile, e la normativa dovrebbe porvi rimedio. Fare volontariato non è obbligatorio, né necessario come lavorare. è una libera scelta del cittadino, che in quanto tale deve assumersi la responsabilità di quello che può accadere, come quando va a fare qualsiasi attività libera, mettendo in atto e collaborando con chi organizza l'attività le misure di prevenzione e protezione, sicuramente, ma mantenendosi responsabile delle proprie azioni. Altrimenti il volontariato muore, nessuno vuole prendersi la responsabilità di presidente, lasciando tutto in mano ad aziende che figurano come Enti del Terzo Settore, ma forse è questa la direzione che si vuole prendere.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
24/07/2024 (09:50:02)
Concordo in parte con Alessandro Gaiotto. Forse in effetti ci sono pensieri "nascosti" che vogliono indirizzare a cooperative, terzo settore (che molte volte si avvale di volontari poco formati ed informati in quanto persone coinvolte "una tantum" ) ma la vita ha un valore anche per i volontari. Se il lavoro del volontario è organizzato in giornate, orari, mansioni, attrezzature, compiti...secondo me il volontario è un lavoratore a tutti gli effetti. Se il volontario arriva quando può, quando se la sente, quando è libero per il tempo che ritiene necessario e disponibile con sua attrezzatura...resta un volontario - manca però per queste persone una "Legge ad hoc" che le salvaguardi altrimenti rientrano poi nelle decine o centinaia di INCIDENTI e non infortuni sul lavoro----quindi è doveroso, morale, civile pensare anche alla sicurezza dei volontari, dei musicisti delle Bande Musicali, degli Scouts, dei volontari delle Pro-Loco, alle parrocchie ai quali (tutti) loro ho dedicato giornate di convegni, riunioni, scritti nel 2008 ed anche prima , per aiutare ed aumentare la sicurezza di parrocchiani, volontari nelle sagre, scouts nei boschi, Musicisti con sfilate di bande sulle strade senza che nessuno interrompa il traffico...
Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0
24/07/2024 (10:42:58)
Si può essere d'avccordo o non d'accordo, sta di fatto che allo stato dell'arte le cose stanno in questo modo.
Grazie a Rolando Dubini per l'attenzione alla problematica.
Troppo spesso i Responsabili di queste attività di volontariato non conoscono i doveri che la Legge a loro ascrive.
Ancora, gli stessi Volontati (a cui, chiaramente deve andare tutto il rispetto possibile) sono peggio informati sui rischi che corrono.
Sembra che facendo attività di volontariato (Responsabili ed addetti) siano manlevati da qualsiari responsabilità perche lo fanno "a gratis".
Non è così.

Rispondi Autore: ALESSANDRO GAIOTTO - likes: 0
24/07/2024 (11:29:17)
Nessuno contesta che questo sia lo stato dell'arte, ci mancherebbe. Trovo solo molto pericolosa la deriva che la sicurezza di un singolo, adulto, responsabile di se stesso, in un'attività che ha deciso di intraprendere per sua scelta, debba necessariamente passare per la condannabilità di un'altra persona. Capisco il principio nel caso dei luoghi di lavoro, in cui la necessità di una retribuzione renda il lavoratore un soggetto debole. Ma nel volontariato ogni volontario è libero di interrompere l'attività quando lo ritiene più opportuno, ben venga la sensibilizzazione, la formazione, ma ogni adulto deve prendersi le proprie responsabilità.
Nessun presidente pensa oggi di non avere responsabilità, anzi. Proprio per questo molte associazioni stanno chiudendo, il volontariato (vero, non quello a rimborso spese) sta morendo. Il lato positivo è che ci saranno meno infortuni.
Rispondi Autore: mn - likes: 0
25/07/2024 (18:11:59)
Il D.L.vo 81/2008 prevede che i volontari sono assimilati ai lavoratori autonomi, e come tali dovrebbero essere considerati e trattati anche dai tribunali.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore autonomo (e quindi il volontario) dei rischi presenti, mettendogli a disposizione la valutazione dei rischi. Non ha invece l'obbligo di fornirgli i DPI e neppure la formazione.
Di contro però il datore di lavoro dovrebbe non fare accedere ai luoghi di lavoro i lavoratori autonomi (e volontari) che non hanno i DPI previsti dal DVR e non hanno la formazione. Credo però che intanto i datori di lavoro dei volontari potrebbero, per evitare o quantomeno limitare le loro responsabilità, poter dimostrare di avere fornito ai volontari il DVR e acquisire dai volontari una autocertificazione sul possesso dei DPI e della formazione generale e specifica necessaria.
Rispondi Autore: GIOVANNI CANTELE - likes: 0
31/07/2024 (18:58:48)
In ogni caso anche nell'attività di volontariato nell'organizzazione di feste paesane o altro vi è chiaramente la presenza di interferenze nelle lavorazioni. Se si vogliono evitare infortuni o incidenti sul lavoro (o altro peggio) un coordinamento è necessario, a meno che non riteniamo il benessere fisico e/o la vita umana un problema che non ci tocca. Molti sono felici e belli carichi quando si offrono per tali attività, inconsapevoli però anche dei molti rischi. Faccio delle domande: chi decide se un volontario è adatto a quel tipo di lavorazione? chi decide quali DPI deve avere e indossare? chi decide quando è troppo freddo o caldo per continuare nell'attività? chi controlla se il volontario è in salute? A mio modo di vedere l'incolumità delle persone e la vita sono prioritari.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!