Il CSE, professionista al quale si chiede di “lavare i nostri panni”
La diffusione di questo tipo di virus all’interno dei cantieri, è certamente prevedibile e difficilmente si potrà evitare.
E’ accertato che il virus si può trasmettere tra una persona e l’altra per contatto diretto o indiretto. Tuttavia, i meccanismi del contagio sono oggetto di studio continuo da parte dei nostri scienziati, e ciononostante al momento neanche loro oggi ci sanno dare una risposta univoca in merito a come si possa valutare compiutamente il rischio indotto da questo nemico invisibile. Il problema tuttavia c’è ed è molto importante, oltre che grave. Il COVID-19 ha generato un problema sanitario mondiale.
Per prevenire la diffusione del virus, ci viene chiesto di accettare e “metabolizzare” poche regole, tutto sommato scontate e semplici, ma che possono essere viste come restrittive quando, come in questo caso, ci viene apertamente imposto di rispettarle. In democrazia siamo abituati a ritenere che tutti i nostri bisogni abbiano uguale diritto di essere soddisfatti. Siamo geneticamente predisposti a vedere sempre con una certa diffidenza (salvifica, in altri casi) la semplificazione del processo decisionale; il risvolto negativo purtroppo è una certa lentezza di reazione di fronte a situazioni che invece si possono affrontare solo con decisioni rapide e rapida osservanza, come gli stati di emergenza. Questo probabilmente è il motivo per cui alcune persone pensano di poter derogare a queste “discipline sociali” dettate dai nostri scienziati, i vertici apicali del sapere.
In questi giorni abbiamo imparato a conoscere i nostri scienziati impegnati quotidianamente in questa lotta e abbiamo imparato ad apprezzare ancora più di prima medici, infermieri, operatori sanitari e chiunque sia oggi in prima linea in questa battaglia, per l’immenso impegno profuso a favore di tutta la popolazione. Il “poster” bergamasco del medico che stringe a sé l’Italia, è un’immagine che rimarrà per sempre negli animi degli italiani, emozionati dal senso di angoscia e tristezza che quell’immagine trasmette.
Allo stesso tempo si incoraggia l’intera popolazione a farsi forza reagendo a questa dura prova.
A chi ci “abbraccia”, in questo momento della storia dell’intera umanità, va data la massima attenzione e portato il massimo rispetto, dimostrando gratitudine e obbedienza.
Le indicazioni tecniche e comportamentali che ci pervengono da questi professionisti del settore, devono essere comprese rispettandole ampiamente nei contenuti, perché fondamentali, oltre che uniche a ridurre la diffusione del virus sulla popolazione nazionale e non solo.
Bisogna quindi:
- Porre un’attenzione particolare alle regole impartite;
- Fare proprie tali regole, metabolizzandole attraverso una valutazione morale del proprio agire;
- Valutare i pericoli nell’assumersi la responsabilità di “derogare” all’accettazione delle regole impartite;
- Valutare seriamente se una nostra scelta superficiale e personale possa determinare una grave ricaduta sociale.
Questi, i punti su cui riflettere e agire.
Fatta questa premessa, è nostro interesse, con questo articolo, offrire un contributo analizzando la posizione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) di fronte al problema COVID-19, rapportato alla realtà dello specifico cantiere che egli stesso è chiamato a coordinare.
Cosa deve fare oggi il CSE in un cantiere all’interno del quale tutti gli attori sono esposti al rischio esogeno di contagio da COVID-19?
Deve il CSE riconoscerlo come un rischio interferenziale? Rientra nel caso di rischio biologico? E’ oggetto di aggiornamento del PSC? In caso di contagio, come si configura l’organizzazione delle emergenze da infortunio sul lavoro? Comporta l’introduzione di varianti economiche nei costi per la sicurezza? E’ uno stato di “assetto lavorativo” per il quale si richiede una verifica o una vigilanza puntuale? Deve sospendere le attività per pericolo grave e imminente? Ha delle responsabilità penali? Un bel guazzabuglio.
Giova ricordare che il CSE è una figura professionale che assume un ruolo con compiti e doveri molto importanti. Per quanto autorevole possa essere, tuttavia, non può e non deve “sconfinare” dai suoi compiti e obblighi. Questi obblighi lo limitano ad operare entro ambiti normativi che appartengono ad una ben delimitata nicchia del Testo Unico, il Titolo IV (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Il contagio da COVID-19 è intrinseco alle attività?
La risposta è certamente no.
Tuttavia, il committente ha scelto il professionista in questione (CSE) “perché si occupa della sicurezza del cantiere”. Il più delle volte ci qualificano così, offrendoci delle “larghe” opportunità di gestione dei problemi associati alla sicurezza. Oggi, con il COVID-19, troppo larghe.
Spetta a noi professionisti, per tutta la durata del cantiere, operare diligentemente, entro i binari della norma, assolvendo al nostro compito di coordinatori della sicurezza in esecuzione. Stare dentro i binari della norma, ci aiuta e ci facilita nelle relazionali con il committente.
Al committente va detto, con la massima trasparenza ed in virtù della reciproca correttezza su cui si deve fondare il rapporto fiduciario tra committente e professionista, che tutto quello che non concerne il coordinamento della sicurezza in esecuzione non è materia del CSE. Se così non fosse, noi coordinatori ci troveremmo gravati da un’infinità di altre incombenze, parallele a quella principale del coordinamento, con il rischio di appesantire impropriamente, e probabilmente senza alcun riconoscimento, la nostra responsabilità.
Premesso questo, a nostro parere la gestione in cantiere del problema COVID-19 e sue conseguenze esula dai compiti del coordinatore, sulla base di questa semplice considerazione: si tratta di un rischio esterno all’attività lavorativa necessaria all’esecuzione delle opere. Stiamo valutando un rischio derivante da un pericolo non percepibile, non misurabile, non materico, non visibile, non valutabile in relazione alla pratica esecutiva del cantiere.
Ragioniamo sui meccanismi di contagio da COVID-19. Questo virus si sta diffondendo rapidamente tramite i contatti tra le persone per contatto o per eccessiva vicinanza e forse, come alcuni studi suggeriscono, anche tra persone e oggetti contaminati. Se inalato sotto forma di aerosol ci espone al contagio, con conseguente reazione immunitaria che può richiedere l’assistenza ospedaliera più severa per evitare, quanto possibile, il decesso.
Per ridurre il contagio è d’obbligo distanziarsi evitando di portare le mani alla bocca o agli occhi. La distanza è una delle più rigide prescrizioni di sicurezza da adottare. Separarsi e proteggere le vie respiratorie sono le due modalità che ci provengono dal mondo scientifico. Lo stesso mondo scientifico ci esorta a farle proprie come autodisciplina rigorosa per ogni persona, quindi nel caso specifico del cantiere, per ogni lavoratore.
Se il COVID-19 fosse causa di interferenza lavorativa, il CSE potrebbe adottare il metodo dello sfasamento temporale e spaziale. Ma per quanto detto sopra, ed ormai tristemente noto ai più, neanche adottando tale criterio operativo si ha la certezza di ridurre a zero il rischio di contagio tra i lavoratori.
Quindi siamo ritornati al punto di partenza.
Vediamo allora come il CSE possa adempiere al meglio ai propri compiti nella realtà dei fatti, in cantieri dove le attività di costruzione delle opere debbano “necessariamente” proseguire, chiedendoci cosa fare e come agire rispettando i decreti sino ad oggi emanati.
Indossare la mascherina, che sia del tipo FFP2 o FFP3, quando per le attività di cantiere non è necessaria, non è una prescrizione ascrivibile al CSE ma imposta dalle Autorità Competenti, prescritta dal mondo scientifico.
Mantenere la distanza di un metro non è una prescrizione ascrivibile al CSE ma imposta dalle Autorità Competenti, prescritta dal mondo scientifico.
Una FAQ sul sito del Governo dispone che il CSE debba aggiornare la stima dei costi per la sicurezza, includendo i costi per i DPI necessari a contenere il contagio.
Ma se il COVID-19 non è un rischio rientrante tra quelli coordinabili dal nostro CSE, i costi per la sicurezza non sono la causale corretta per giustificare la spesa per l’approvvigionamento di DPI necessari a contenere il contagio. Sarebbe più coerente integrare detti costi tra quelli generali dell’appalto. Visto che sono costi che devono permeare su tutta la “comunità” del cantiere. In ogni caso, siano essi costi della sicurezza o costi generali di appalto, rimangono unicamente a carico del committente.
Il CSE, anche in questo caso, dal nostro punto di vista non ha obblighi per gestire in cantiere il problema del COVID-19, se non quelli di rimodulare per quanto possibile le attività di cantiere, di concerto con Committenti e Imprese, al fine di diradare il più possibile la presenza di personale in cantiere, evitando assembramenti (quando le lavorazioni e lo stato di avanzamento dell’opera lo consentano). Inoltre, deve rispettare diligentemente, per se stesso e per i restanti attori del cantiere, le misure di prevenzione e tutela trasmesse dalle Autorità competenti. Il nuovo cronoprogramma dei lavori, “settato” sulle prescrizioni riportate nel “protocollo condiviso” del 14 e del 19 marzo, imporrà una ricaduta sui tempi di esecuzione delle opere. Altro aspetto da non sottovalutare.
Nella condizione in cui ricade l’organizzazione del lavoro, con particolare interesse per i cantieri, le misure sanitarie necessarie per un’efficace prevenzione non possono che essere suggerite dalla comunità scientifica, e non certo dal CSE, al quale spetta quindi solo il compito di declinarle nella realtà dei suoi cantieri.
A confermare le problematiche operative insormontabili alle quali il CSE dovrebbe fare fronte, possiamo elencare quanto segue:
- Difficoltà di reperire DPI basilari (mascherine) per la protezione delle vie respiratorie. Le strutture ospedaliere sono tra le più colpite, non riescono ad avere un rifornimento adeguato pur avendo la priorità di fornitura. Per ovviare a questo inconveniente, molte aziende stanno convertendo la propria attività produttiva in produzione di mascherine da fornire alle strutture sanitarie.
- Difficoltà di reperire guanti monouso per ridurre il contatto con oggetti su cui si fissa per ore il virus;
- Difficoltà di recuperare prodotti per l’igienizzazione delle mani: acqua e sapone non sono sempre a portata di mano, come potrebbero invece essere i gel igienizzanti - oggi notoriamente introvabili – se inseriti nella dotazione di ciascun lavoratore);
- Consapevolezza del fatto che le strutture sanitarie stiano operando in situazione critica o al collasso, con turni di lavoro massacranti;
- Assenza di letti e respiratori per l’assistenza intensiva su pazienti intubati (giovani e anziani);
- Unità mobili non immediatamente disponibili;
Questi, a titolo esemplificativo, i “parametri al contorno” su cui si infrangerebbe inevitabilmente qualsiasi tentativo di coordinamento del rischio COVID-19.
Vediamo come il professionista possa analizzare un altro aspetto fondamentale, quello afferente la gestione dello stato di emergenza da contagio COVID-19, integrando la procedura del suo PSC.
L’organizzazione di tutta la sicurezza del cantiere viene testata sull’efficacia della gestione delle emergenze, in caso di infortunio. Gestione, simulata e provata mediante procedure adeguate e attivate in cantiere attraverso l’addestramento e la formazione degli addetti alle emergenze. Nel caso di emergenza in cantiere, determinata da COVID–19 se la procedura non è efficace sia a monte (in cantiere) che a valle (prontezza dei soccorsi prestati dalle strutture sanitarie presenti in zona, che possano garantire il mantenimento dei parametri vitali tramite terapia intensiva e ventilatori), non si può certamente affermare di operare in condizioni di sicurezza. Il rischio esiste, oramai lo si conosce, è realmente grave, quindi non lo si può certo ignorare.
Da una lettura dell’art. 42, comma 2, del Decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020 “Salva Italia” si evince che l’infortunio da COVID-19, denunciato in cantiere dal soggetto che avverte “sintomi influenzali” (verosimilmente riconducibili a quelli del COVID-19) si caratterizzi in infortunio professionale e debba essere gestito in applicazione al protocollo disposto dalle autorità sanitarie. Per dimostrare che il contagio è avvenuto in cantiere, la data certa alla quale è avvenuto l’infortunio sul luogo di lavoro, è quella riportata sulla dichiarazione redatta dal soggetto contagiato. E’ noto anche, al committente, che successivamente all’attivazione di tale modalità operativa, la salute dell’infortunato potrebbe degenerare a tal punto da ricorrere all’assistenza ospedaliera con l’ausilio di attrezzature da terapia intensiva (ventilatori e assistenza puntuale).
Analizzando il caso peggiore, se il lavoratore dovesse aggravarsi e decedere pur assistito con mezzi e le attrezzature sanitarie “speciali”, dovremmo chiederci se sul committente ricada una responsabilità penale, per quanto abbia “contribuito” all’aumento della probabilità di accadimento del danno, confidando che non accadesse.
A peggiorare l’”assetto“ del committente, di fatto e per ridondanza mediatica supportata dalle dichiarazioni scientifiche che, all’inverosimile, esortano a stare a casa, c’è la consapevolezza o meglio la conoscenza dello stato di grave congestione in cui versa ormai gran parte delle maggiori strutture sanitarie (le meglio attrezzate) che non possono garantire, oltre alle prime assistenze, quelle successive che vedono l’impiego di attrezzature “salvavita”, oggi non disponibili su larga scala.
Il culmine di questa situazione lo si raggiunge quando il soggetto “infortunatosi” in cantiere, in quarantena domiciliare, in caso di repentino peggioramento della sua salute, rischia di decedere in quanto potrebbe non vedersi garantite le assistenze intensive attese e previste per salvargli la vita. Per i committenti più distratti, è bene ricordare che quasi tutte le strutture sanitarie regionali confermano ormai da giorni una situazione prossima alla saturazione dei letti per la terapia intensiva, tra cui molte delle maggiori strutture ospedaliere Lombarde. Per ovviare a questo “collasso logistico” si sta provvedendo ad allestire nuovi reparti di terapia intensiva da campo dedicati all’emergenza COVID-19. Il paradosso che si viene a creare è che per salvare altre vite di cantiere si debba aspettare che si determini il caso di infortunio professionale, a cui è associato un altissimo rischio di decesso. Il tutto preannunciato al committente dal nostro “CSE”, incaricato di sviluppare la migliore analisi del rischio associato al COVID-19. Ottimo lavoro direbbero i colleghi più autorevoli.
E’ chiaro allora che se il committente decide di fare proseguire le lavorazioni di cantiere in presenza del rischio COVID-19, tale rischio diviene rischio professionale per tutti i lavoratori esposti al rischio COVID-19.
Può, allora, il caso sopra descritto rientrare nella fattispecie di “colpa cosciente”?
Per la Cassazione – Studio Cataldi il diritto quotidiano – di Lucia Izzo:
La colpa con previsione, precisano gli Ermellini, è cosa diversa rispetto alla prevedibilità dell'evento e prescinde dalla gravità della colpa, occorrendo che l'agente lo abbia concretamente previsto, rappresentandosi la possibilità del verificarsi di un evento dannoso sia pure con la convinzione di evitare che si verifichi.
Non è sufficiente, dunque, affermare la gravità delle violazioni compiute né che tale condotta gravemente inosservante rendesse prevedibile il verificarsi di un evento dannoso: la colpa, per la sua natura normativa, si fonda sulla violazione di regole cautelari che si formano su base normativa o tenendo conto dell'esperienza che consente di attribuire carattere di prevedibilità a certe violazioni.
La prevedibilità degli eventi dannosi sta alla base della formazione della regola cautelare, ma è richiesta anche la prevedibilità dell'evento in concreto verificatosi. Se si prende a parametro della colpa con previsione la prevedibilità dell'evento, sottolinea la Corte, si è fuori strada perché la prevedibilità è il fondamento della colpa.
Lasciamo questa riflessione ai più appassionati ed esperti, affinché possano aiutarci a comprendere se c’è una particolare “aderenza” al tipo di colpa o una errata interpretazione giuridica.
Abbiamo ben giustificato che non è conforme alle buone prassi sviluppare il coordinamento di un'attività di cantiere quando non è accertata l’efficacia dell’intero processo di gestione delle emergenze.
Questa condizione al “contorno” deve essere presa in considerazione dal nostro Committente. Se non lo fa autonomamente, perché non avvezzo a questo genere di considerazioni o peggio perché più preoccupato da altri aspetti diciamo marcatamente economico-produttivi, dobbiamo convincerlo noi a non tralasciare l’importanza di questa valutazione. E’ proprio nella fase di analisi di tutti rischi, correlati alla scelta del committente di tenere aperto il cantiere, che bisogna affiancarlo, evidenziando tutte le criticità e le responsabilità che incombono sulla decisione di protrarre inutilmente la doverosa sospensione delle attività, e comunque quasi inevitabilmente solo ad altra data, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fa corrispondere a quella dell’infortunio professionale da COVID-19, secondo cui:
“…caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
Verrebbe da dire, un po’ tardi se per arrivare a questa soluzione si è dovuto sacrificare una persona che, a qualsiasi titolo, lavora nel cantiere.
Dalla lettura del “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili” emesso dal MIT il 19/03/2020, il committente interessato a non chiudere il proprio cantiere sappia che si è tenuti ad operare affinché:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- siano sospese quelle lavorazioni che non (nel testo hanno dimenticato l’avverbio di negazione) possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;
- siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
A proposito del quarto punto dell’elenco, palese per tutti noi quanto siano rare le attività di cantiere che possono essere svolte con i lavoratori a distanza costante minima di un metro (pensiamo qui soprattutto ai cantieri di modeste dimensioni, ancorché il tema si declini analogamente anche in molte fasi di cantieri di dimensioni significative), viene da chiedersi a cosa serva integrare la stima dei costi, per quantificare DPI che le imprese non riusciranno mai ad approvvigionare, perché notoriamente e giustamente riservate agli operatori sanitari.
Il quinto punto, poi, sembra davvero di difficile applicazione in cantieri piccoli, pensiamo per esempio alla manutenzione straordinaria di un appartamento di 80 mq.
E cosa dire infine della gestione delle emergenze da infortunio di altra natura? Poiché è ovvio che nei cantieri continueranno a verificarsi anche infortuni “tradizionali”, che nulla hanno a che vedere con il COVID-19: come si potrà offrire la necessaria assistenza ad un infortunato mantenendosi ad un metro di distanza? Saremmo indotti a considerare secondario il rischio di contagio da COVID-19 di fronte per esempio a quello di morte per dissanguamento, con buona pace del protocollo e della stima dei costi per la sicurezza. Quali tempistiche dobbiamo considerare per l’arrivo dei soccorsi? Certamente non brevi. Quali speranze abbiamo che il nostro collega infortunato giunga in Pronto Soccorso e riceva in tempi standard il trattamento di altissima qualità a cui siamo abituati? Poche, purtroppo.
Concludendo, possiamo sostenere che il nostro CSE non abbia “materia” per fare proprio il problema esogeno del COVID-19, o meglio non abbia strumenti idonei per ritenere, con ragionevole certezza, che le misure preventive e protettive individuate a seguito della valutazione di questo rischio possano essere effettivamente applicate o efficaci. Potrà invece collaborare affinché l’organizzazione del cantiere si avvii, in sicurezza, ad una interruzione delle attività, aderendo al protocollo di sicurezza imposto dalle Autorità Competenti, condividendo con il committente le migliori scelte di tutela proprie e verso gli attori del cantiere, consapevole di aver operato in base ai doveri morali e sociali.
Il momento è davvero critico, ormai ce ne siamo tutti resi conto. A tutti gli attori del vasto mondo dell’edilizia, dai committenti alle imprese passando per i professionisti ed i fornitori vari, sono richiesti consistenti sacrifici in termini di mancata produzione e di rinuncia agli obiettivi prefissati, ed è essenziale che ciascuno faccia la propria parte, con coraggio e rispetto delle regole. Siamo tutti tenuti, oggi più che mai, a dedicare il massimo delle energie alla valutazione dei rischi ed a porre la massima attenzione all’analisi critica delle conseguenti misure preventive e protettive, andando anche oltre alla mera risposta ai requisiti di legge, e prendendo atto che non basta richiedere l’uso di DPI, quando questi non sono in commercio.
Solo promuovendo una vera comunione d’intenti e con il lavoro corale di tutta la categoria, possiamo sperare di superare l’emergenza e scongiurare l’altrimenti inevitabile sacrificio di colleghi. In quest’ottica, riteniamo che oggi il Coordinatore per Sicurezza sia chiamato ad un compito diverso e ben più elevato di quello che altre più autorevoli fonti vorrebbero cucirgli addosso: valutare il rischio, soppesare le misure preventive e protettive e la loro effettiva applicabilità, convincere il committente che il cantiere - se non funzionale alla battaglia sanitaria che siamo combattendo - deve essere sospeso fino a tempi migliori, che certamente arriveranno.
Ing. Ezio Marasi
Ing. Michele Pulici
Ing. Paolo Salsone
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Rispondi Autore: Sergio Vianello - likes: 0 | 24/03/2020 (09:08:19) |
Articolo non banale che affronta tutte le problematiche e che evidenzia con chiarezza come il problema Covid-19 nei cantieri non può essere trascurato. |
Rispondi Autore: alessandra - likes: 0 | 25/03/2020 (08:22:06) |
Covid-19. Grande emergenza ma è rischio per la popolazione media, di tutta la popolazione. Tutti i datori di lavoro sono e devono comportarsi " come buon padri di famiglia". |
Rispondi Autore: Maria Alessandra Tomasi - likes: 0 | 26/04/2020 (18:37:46) |
Grazie ! nonostante si comprenda che l'articolo è stato scritto qualche giorno fa, nel tempo della massima allerta sanitaria (non ancora scemata...) risulta tristemente attuale e completo di tutta l'analisi necessaria, a dimostrazione che c'è chi è capace di percorsi lineari, fattuali e concreti per trovare soluzioni. L'unica cosa che non comprenderò mai è perchè chi ragiona scrive articoli e chi non ragiona scrive linee guida ! Grazie mille e buon lavoro Ing. Tomasi |
Autore: PB | 28/04/2020 (09:57:19) |
Buon giorno a tutti, letto il protocollo e le linee guida sono rimasto spiazzato in quanto, come professionista, non ho trovato organismi che mi rappresentassero tra quelli che hanno concordato il prot. In secondo luogo, non ho ancora ben capito se, visto che si parla di infortunio professionale, i CSE e i DL potranno essere "indagati" (con relative spese da sostenere e guai a cui andrebbero incontro). Inoltre, in caso di lavori in condominio, ove si manifestasse un focolaio nel condominio stesso con eventuale contagio da o verso il cantiere potrebbe essere accusato o indagato? terzo punto: abbiamo come professionisti diritoo a integrazione dei compensi? |
Rispondi Autore: PAOLO BARSOTTI - likes: 0 | 29/01/2021 (17:36:48) |
Buonasera, Sono Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione su un cantiere pubblico e la mia committenza mi ha richiesto di "adeguare il PSC" e di fare tutti i calcoli relativi ai nuovi costi. Ho diritto ad un compenso aggiuntivo? Se sì, a quanto? |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 31/01/2021 (11:47:34) |
Purtroppo, il Protocollo del MIT, di per sé pieno di strafalcioni sui compiti del CSE, su questo ha glissato alla grande. Non rimane che discuterne con l'Amministrazione visti i contenuti dell'art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016. Questa è l'ennesima prova dell'ipocrisia legislativa che, da una parte s'inventa, unico Paese UE tra tutti quelli che hanno recepito la direttiva 92/57/CEE, la stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso mentre, dall'altra, le prestazioni dei coordinatori non hanno alcun vincolo al ribasso. C'est l'Italie! |