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Medico competente: valutazione dei rischi, sopralluoghi e riunioni

Medico competente: valutazione dei rischi, sopralluoghi e riunioni
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Medico competente

19/02/2020

Indicazioni sui compiti del medico competente e proposta di verbali e documenti in relazione a vari adempimenti. Focus sulla valutazione dei rischi, sui sopralluoghi, sulla riunione periodica e sul protocollo di sorveglianza sanitaria.

 

Vicenza, 19 Feb – Sono tanti i compiti e gli adempimenti dei medici competenti nelle attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alle diverse indicazioni contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) e in varie altre normative relative alla trasmissione dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori.

 

Per fornire un po’ di informazioni e presentare anche alcuni esempi di documenti utilizzabili possiamo tornare a fare riferimento ad un intervento, pubblicato sul sito dell’ Ulss 8 Berica della Regione Veneto, relativo agli adempimenti e ai compiti dei medici competenti (MC).

L’intervento – dal titolo “Adempimenti del medico competente in tema di sorveglianza sanitaria in azienda (per l’attuazione dell’art. 30 D. Lgs. 81/08)” e a cura del Dr. Roberto Bronzato (Spisal – ex A.Ulss 6 – Vicenza) - è stato presentato nel 2015 ad un incontro Spisal Ulss 6/Medici competenti.

 

Ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:


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La collaborazione del medico per la valutazione dei rischi

Dopo aver già presentato la parte dell’intervento relativa alla nomina del medico competente, ci soffermiamo sulla collaborazione con il servizio prevenzione e protezione aziendale in merito alla valutazione dei rischi.

 

Riguardo alla “descrizione dei compiti e dei requisiti per una prestazione di qualità” l’intervento indica che è opportuno che il medico competente (MC) partecipi ad un “incontro preliminare con le parti sociali aziendali (DdL, RSPP, RLS, …) con eventuale verbalizzazione di quanto concordato, in particolare:

  1. consegna al MC inserimento nel dossier aziendale dei documenti:
    • elenco nominale dei lavoratori con mansioni e compiti svolti e indicazioni del reparto di appartenenza con relativi turni di lavoro
    • elenco delle materie prime e prodotti utilizzati nel ciclo produttivo
    • schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
    • schema di lay-out aziendale
    • rapporto di valutazione rumore (d.lgs. 277/91)
    • indagini ambientali se effettuate
    • indagini sanitarie precedenti se effettuate (relazioni sanitarie annuali)
    • verbali d’ispezione con prescrizioni dell’organo di vigilanza se presenti
    • elenco dei dpi in dotazione ai lavoratori
    • materiale informativo e formativo consegnato ai lavoratori e informazioni su corsi addestrativi svolti in tema di igiene e sicurezza
  1. consegna formale delle cartelle sanitarie e di rischio individuali con modalità che salvaguardino il segreto professionale se presente”.

 

L’intervento ricorda poi altri aspetti, ad esempio:

    • “presenza di un dossier aziendale contenente la documentazione raccolta, archiviata e periodicamente aggiornata”;
    • “obbligo del datore di lavoro, del dirigente e del preposto: ‘il datore di lavoro richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva’”;
    • “firma del DVR, unitamente alle figure previste (DdL, RLS, RSPP), quale adempimento formale all’obbligo di collaborazione nella valutazione dei rischi”.

 

Il sopralluogo del medico nei luoghi di lavoro

Si ricorda poi che nella collaborazione con il SPP aziendale e anche come contributo per la valutazione dei rischi sono importanti i sopralluoghi nei luoghi di lavoro:

    • “il medico competente, visita tutti i reparti e gli ambienti di lavoro dell’azienda.
    • la frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente è annuale ovvero diversa in base a specifiche criticità, in presenza di una valutazione congiunta del DdL, del RSPP, del MC e del RLS.
    • il MC produce una dichiarazione in tal senso, da custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva”.

 

Riprendiamo dal documento una proposta di «verbale di sopralluogo» nei luoghi di lavoro.

 

 

 

Presentiamo brevemente poi lo schema di una relazione relativa al sopralluogo che non è presente nell’intervento del Dr. Bronzato, ma sul sito “ Prevention & Research” ed è a cura di Tomei Francesco, Roberto Massimi, Benedetta Pimpinella, Teodorico Casati, Roberto Giubilati, Angela Sancini.

 

Questi alcuni contenuti dello “Schema Relazione Sopralluogo del Medico competente”:

  • Data e luogo oggetto del sopralluogo e segnalare se effettuato congiuntamente con RSPP (descrizione).
  • Verificare se è presente il DVR e prenderne visione e/o eventuale aggiornamento collaborando con il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa del dipendente (descrizione).
  • Richiedere le planimetrie del luogo visitato (descrizione).
  • Indicare la peculiarità degli ambienti visitati: es. n. dipendenti, n. uomini e n. donne, n. dirigenti e n. preposti, n. utenti, n. disabili, n. lavoratori autonomi e volontari, ecc. (descrizione).
  • Riportare eventuali osservazioni del lavoratore (descrizione).
  • Descrivere in modo analitico i rischi valutati (es. Vdt, MMC, rischio biologico, rischio chimico, rumore, vibrazioni, rischio cancerogeno, stress lavoro correlato, etc.) con equivalente metodologia utilizzata e relativo calcolo (descrizione).
  • Acquisire le schede di sicurezza con le relative frasi di rischio (descrizione).
  • Indicare e richiedere eventuali indagini e misurazioni ambientali (descrizione).
  • Indicare, se necessario, per il ricambio dell’aria, eventuali impianti, macchine e/o attrezzature presenti, possibili sostanze utilizzate, eventuali tipologie di aspirazione, cicli di lavoro, aspetti ergonomici (descrizione).
  • valutare l’adeguatezza delle postazioni VDT e l’ergonomia delle postazioni in genere, l’adeguatezza dell’utilizzo delle macchine fotocopiatrici, del microclima, dell’illuminazione, degli impianti di condizionamento, sul rischio chimico negli ambienti confinati e sulla presenza di amianto negli edifici (descrizione).
  • Verificare o segnalare i Presidi di I° Soccorso (descrizione).
  • Verificare la nomina degli addetti al Primo Soccorso e i relativi presidi (descrizione).
  • Acquisire i dati del registro infortuni sul lavoro (descrizione).
  • Verificare se vi è un’adeguata e periodica attività di informazione e formazione dei dipendenti sui rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (descrizione).

 

La riunione periodica e il protocollo di sorveglianza sanitaria

Torniamo all’intervento del Dr. Roberto Bronzato che si sofferma sulla partecipazione del medico competente alla riunione periodica del SPP aziendale come collaborazione e contributo nella valutazione dei rischi.

 

Il medico competente:

    • “collabora alla verifica e all’aggiornamento:
  • del DVR
  • dell’idoneità dei DPI rispetto alla soggettività dei lavoratori
  • dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
    • fornisce informazioni collettive e anonime dei risultati della sorveglianza sanitaria in precedenza attuata in azienda, con le indicazioni sul significato di tali risultati”.

L’intervento ricorda l’importanza di relazioni scritte di verbalizzazione degli incontri periodici e presenta una proposta di «verbale» di riunione periodica per la prevenzione e protezione dai rischi.

 

Riportiamo, infine, qualche indicazione sul protocollo di sorveglianza sanitaria.

 

Infatti il medico competente predispone “un protocollo di sorveglianza sanitaria in rapporto ai fattori di rischio definiti nelle fasi precedenti e controlla che:

  1. comprenda esami mirati e necessari a:
    • definire effetti precoci di alterazione o danno
    • definire correttamente il giudizio di idoneità alla mansione
    • constatare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento dei compiti cui i lavoratori sono destinati
    • riconoscere eventuali tecnopatie
    • privilegiare esami integrativi semplici ed affidabili, non nocivi, non invasivi e il più’ possibile predittivi
  1. correli bene con eventuali protocolli di sorveglianza sanitaria già definiti per alcuni comparti o rischi, proposti e validati dai SPISAL o descritti in letteratura
  2. rispetti i vincoli di norme vigenti (DPR 1124/65, D. Lgs. 81/08, …).

 

Anche in questo caso è presentata una proposta di protocollo di sorveglianza sanitaria.

 

Concludiamo segnalando che l’intervento, che riporta ulteriori dettagli sui temi affrontati e che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma anche su altri argomenti:  

  • nomina del medico competente
  • cartella sanitaria di rischio
  • comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Adempimenti del medico competente in tema di sorveglianza sanitaria in azienda (per l’attuazione dell’art. 30 D. Lgs. 81/08)”, a cura del Dr. Roberto Bronzato (Spisal – ex A.Ulss 6 – Vicenza), incontro Spisal/Medici competenti del 18 novembre 2015 (formato PDF, 906 kB).

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su ruolo, compiti e responsabilità del medico competente

 



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