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Pillole di sicurezza: gli obblighi del preposto

Pillole di sicurezza: gli obblighi del preposto
Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Preposti

20/02/2019

I preposti devono vigilare, verificare, sovrintendere, informare, segnalare e fare formazione!



In riferimento agli obblighi del preposto ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08 che da alcune indicazioni importanti.

 

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D.Lgs. 81/2008, Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

 

 

SANZIONI PENALI

Sanzioni per il preposto

• Art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f): arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]

• Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g): arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro [Art. 56, co. 1, lett. b)]

 

Federica Gozzini



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Rispondi Autore: Sergio Misuri - likes: 0
20/02/2019 (16:24:22)
Molto bene. Adesso proviamo a suggerire come un Preposto, magari in una PMI operante per cantieri o in un reparto specialistico di una grande Azienda, possa garantire (al datore di Lavoro e a se stesso) l'attuazione di quanto prescritto al Comma 1a del succitato articolo.
Esiste qualche suggerimento pratico? Vogliamo aprire un tavolo di ricerca? Io dal mio piccolo osservatorio sono disponibile con qualche idea da confrontare con qualche Collega.
Rispondi Autore: raffaeòle scalese - likes: 0
20/02/2019 (17:59:17)
Non sono certo di avere ben capito/compreso il concetto "reparto specialistico di una grande Azienda" e le difficoltà correlate agli adempimenti.
Possiamo fare qualche esempio ??
Poi, magari, cominciamo anche una discussione
Grazie
Rispondi Autore: Michele - likes: 0
23/02/2019 (20:06:41)
Attendiamo esempi pratici. Mi interessano. La questione mi interessa ...
Rispondi Autore: Rossano Menichelli - likes: 0
25/02/2019 (12:11:44)
Le dimensioni dell'azienda presso la quale opera il preposto sono irrilevanti. Per attuare quanto previsto al comma 1, lettera a, l'informativa ai "superiori diretti" dovrà essere effettuata necessariamente in forma scritta, essere il più dettagliata possibile nel descrivere il fatto ed essere in duplice copia e controfirmata per accettazione dal superiore diretto.
Rispondi Autore: matteo - likes: 0
28/02/2019 (15:03:25)
" l'informativa ai "superiori diretti" dovrà essere effettuata necessariamente in forma scritta .... essere in duplice copia e controfirmata per accettazione dal superiore diretto" e dove sta scritta sta roba?
Rispondi Autore: Angela - likes: 0
22/05/2019 (18:58:11)
È sempre obbligatorio nominare il preposto in un'azienda che si occupa di portierato i cui dipendenti non sono esposti a rischi?
Rispondi Autore: Angela - likes: 0
22/05/2019 (19:00:48)
È obbligato nominare in azienda un preposto dove i dipendenti non sono soggetti a rischi elevati? Ci occupiamo di portierato e accoglienza clienti
Rispondi Autore: Fabio F. - likes: 0
02/05/2022 (12:08:43)
Buongiorno
Sono preposto in un'azienda di trasporti e il mio datore di lavoro vorrebbe che io tenessi i corsi di formazione (Sicurezza Rischio Medio e Miglioramento continuo) al nostro personale
per un totale di 30 ore per ogni lavoratore (42 dipendenti)
Personalmente mi sono opposto perchè non ho le competenze per fare formazione e perchè ritengo non rientri negli obblighi di legge che deve rispettare la figura di preposto.
Vorrei avere conferma da chi è esperto nel settore di quanto da me scritto.
Grazie
Rispondi Autore: Guida Luca - likes: 0
05/04/2024 (18:52:25)
Buona sera
ho segnalato (con appropriate foto) un problema di pavimehto con buche che causavano rischi di caduta da parte di un operatore;in particolar modo con l'uso del transpallet manuale.
Il preposto può effettuare foto in azienda (non di persone coinvolte) senza divulgarle?
L'obbiettivo di segnale la situazione di pericolo al team leader.
Grazie
Saluti

Rispondi Autore: Vincenzo - likes: 0
27/09/2024 (10:28:00)
Buongiorno,

Volevo sapere se il Preposto può' dimettersi solo da tale carica ma non dall'azienda (comunicandolo al proprio datore di lavoro) e quale sarebbe la forma più' adatta da utilizzare per formulare tale comunicazione, se serve anche un preavviso.

Grazie

Vincenzo MARZILIANO

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