Le criticità del rapporto tra Servizi di Prevenzione delle ASL e RLS
Firenze, 21 Set – Abbiamo presentato più volte il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, gli RLS, figure strategiche nel sistema di prevenzione ma che evidenziano spesso criticità e difficoltà nell’esercitare il proprio ruolo di soggetti “informati e coinvolti” nei processi della gestione della sicurezza in azienda.
Per tornare a parlare di questa “figura strategica” nel mondo della sicurezza ci soffermiamo oggi sugli atti di un seminario, svolto il 22 giugno 2018 a Firenze, e dal titolo “Gli RLS/RLST a 10 anni dall’approvazione del Testo Unico: punti di forza e di debolezza di una figura centrale nel sistema della prevenzione”.
Nella presentazione del seminario, promosso dal Dipartimento della Prevenzione dell’ AUSL Toscana Centro assieme ad alcune associazioni sindacali, si è ricordato che il D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico) ha “ripreso e sviluppato la filosofia di approccio alla sicurezza introdotta con il D. Lgs. 626/94 che prevede un ruolo attivo e centrale dei lavoratori ed una importante funzione degli RLS che devono essere consultati e partecipare a tutto il percorso dalla valutazione dei rischi alla formazione” e dunque avere “concreta agibilità” nell’accedere alla documentazione in materia di salute e sicurezza. Occorre dunque approfondire, avanzare idee e proposte su quali strumenti introdurre e adottare “per rafforzare il ruolo ed i compiti degli RLS, tali da poter permettere di svolgere al meglio le proprie funzioni previste in maniera molto chiara e dettagliata dall’articolo 50 del D. Lgs. 81/2008”.
E per farlo può essere utile anche analizzare le criticità del rapporto tra gli RLS e le altre figure e strutture impegnate in materia di salute e sicurezza.
Normativa e rapporto tra servizi di prevenzione e RLS
Nell’intervento “Il rapporto tra Servizi di Prevenzione delle ASL e RLS: esperienze, criticità e prospettive”, a cura di Antonia Maria Guglielmin e Anna Maria Di Giammarco, si è discusso, ad esempio, del rapporto tra RLS e Servizi di Prevenzione delle ASL.
In questo senso si ricorda che l’articolo 50 del D.Lgs. 81/2008 prevede che:
- comma f): “Il Rls riceve le informazioni dall’organo di vigilanza;
- comma i): Il Rls formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è di norma sentito”.
Insomma l’Rls è inteso “come interlocutore abituale delle azioni di verifica e vigilanza”.
Ma nell’articolo 50 c’è anche il comma o): “il Rls può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.
Dunque l’Rls può apparire come «primo organo di controllo sulla applicazione delle norme».
L’intervento segnala poi che nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 si fa riferimento anche al “sostegno a programmi di formazione al ruolo di RLS ed RLST”.
Ed infatti “una grande attenzione è stata prestata in tutti questi anni dai Servizi nella attivazione di iniziative di informazione/formazione dei RLS su:
- Norme
- Fattori di rischio
- Possibili soluzioni”.
Con un informazione/formazione “centrata quindi più sullo sviluppo di competenze di tipo tecnico”. E si è arrivati alla creazione di “Servizi informativi ‘dedicati’, di sportelli, pubblicazioni, indagini volte ad indentificare i bisogni informativi/formativi”…
A questo proposito l’intervento si sofferma su realtà come il Servizio documentazione e Informazione per Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (SIRS), sulla Casa degli RLS del Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita e su alcune riviste e ricerche in materia di RLS.
Criticità e prospettive del rapporto tra servizi di prevenzione e RLS
Veniamo ora ad alcune criticità rilevate nell’intervento:
- «Il Rls riceve le informazioni dall’organo di vigilanza»: “non è presente alcun bilancio delle attività di restituzione delle informazioni agli RLS a seguito delle attività ispettive svolte dagli PSAL, restituzione che in alcune realtà è il solo invio degli atti al termine delle ispezioni”;
- «Il Rls formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è di norma sentito»: non è pensabile “che si possano costruire relazioni, condividere percorsi, che originino solo dagli accessi ispettivi PSAL”. Si rischiano così “solo risposte di tipo burocratico”;
- attività di informazione/formazione effettuata agli RLS: “grande disomogeneità a livello nazionale. Quasi esclusivo investimento nel far acquisire competenze tecniche”…ma il RLS “non può (né deve) essere un ‘super tecnico’!”;
- «il Rls può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate…non siano idonee»: si rileva “ il malinteso ruolo del RLS quale ‘controllore interno, ovvero primo organo di controllo sulla applicazione delle norme’. Ci si attende che i Servizi si attivino immediatamente facendo proprie le richieste degli RLS, attivando processi sanzionatori”.
Tuttavia in questa situazione si ha uno “scivolamento progressivo verso un ruolo sempre più di ‘ispettore’ e meno di ‘tecnico’ da parte degli operatori PSAL, con un’attenzione orientata alla verifica del rispetto del dettato normativo e non anche alla ricerca condivisa di soluzioni ai problemi di salute e sicurezza individuati”.
In definitiva nell’intervento, che si sofferma anche su come gli RLS vedono i servizi, si indica che c’è ancora “molta strada da fare”:
- “per ripensare il ruolo dei RLS, in un percorso condiviso
- per condividere strumenti che consentano di capire cosa sta succedendo nel mondo del lavoro, per elaborare risposte e soluzioni
- per diventare (reciprocamente) importante figura di riferimento (e quindi non solo formazione dei Rls, ma anche degli operatori dei servizi)”.
Queste alcune prospettive:
- “costruzione di occasioni di formazione comuni (workshop, forum), di momenti di confronto tra operatori AUSL, MC, RLS, RSPP
- centralità del ruolo degli RLS nei “nuovi” rischi (stress, movimentazione manuale dei carichi, rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro)
- istituzione di tavoli di lavoro congiunti”.
E, in conclusione, si segnala l’importanza di “riattivare/consolidare il rapporto con i lavoratori”.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
“ Il rapporto tra Servizi di Prevenzione delle ASL e RLS: esperienze, criticità e prospettive”, a cura di Antonia Maria Guglielmin e Anna Maria Di Giammarco, intervento al seminario “Gli RLS/RLST a 10 anni dall’approvazione del Testo Unico: punti di forza e di debolezza di una figura centrale nel sistema della prevenzione” (formato PDF, 1.82 MB).
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Rispondi Autore: Carlo - likes: 1 | 22/09/2018 (08:45:36) |
Trovo molto interessante la discussione sui rapporti tra RLS e organi di vigilanza ASL, sono un RLS e molto spesso mi trovo a valutare situazioni che chiaramente non rispettano la normativa e faccio prontamente la segnalazione alla mia Azienda. Purtroppo spesso non ho riscontro e non viene attivato nessun miglioramento . Ci vorrebbe uno " sportello di ascolto " dell'ASL per gli RLS . |
Rispondi Autore: Vincenzo d'iorio - likes: 1 | 26/11/2018 (20:26:23) |
E'possibile affiggere in bacheca verbali dell asl consegnati all rls? Grazie |
Rispondi Autore: IRIMIA NECULAI - likes: 1 | 18/06/2019 (16:24:41) |
In realtà ho notato che quando i tecnici dell'Ausl vengono i azienda(due volte da me) non hanno chiamato l'Rls se non alla fine della visita, quando normalmente è mezzogiorno e la gente fa la pausa!Ci vorrebbe più attenzione verso gli Rls da parte dei Tecnici di Prevenzione della Ausl. |