Sicurezza e valutazione dei rischi per le attività estrattive nelle cave
Roma, 16 Feb – Le attività nel settore estrattivo delle cave a cielo aperto sono a rischio alto e la sicurezza e salute in queste attività è regolamentata da tre fondamentali norme:
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 - Norme di Polizia delle miniere e delle cave (d.p.r. 128/1959),
- il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (d.lgs. 624/96)
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008).
In particolare il d.lgs. 624/1996 “prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, così come definite dall’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche”. E nelle attività ECCA (attività estrattive in cave a cielo aperto) e negli impianti pertinenti di superficie, “valgono le norme specificate nei titoli I e II capo I artt. 43-52 del decreto in parola e i suoi rimandi al d.p.r. 128/1959 e al d.lgs. 626/1994 (abrogato dal d.lgs. 81/2008)”.
A presentare in questi termini le specificità anche normative della tutela della salute e sicurezza nel settore estrattivo delle cave a cielo aperto è l’ Inail con il documento “ Analisi della sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto. Innovazione tecnologica e prospettive future” pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) e curato da diversi autori con il coordinamento scientifico di Antonella Pireddu (DIT, Inail).
Il documento dedica un capitolo particolare alle norme di sicurezza nel settore estrattivo a cielo aperto e nell’articolo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Attività estrattive: l’integrazione tra decreto 624 e decreto 81
- Attività estrattive: lavoratori autonomi e valutazione dei rischi
- Attività estrattive: documento di sicurezza e salute coordinato
Attività estrattive: l’integrazione tra decreto 624 e decreto 81
Il documento sottolinea che le attività estrattive sono “da sempre un sistema a sé stante, sia dal punto di vista tecnico che da quello dell’inquadramento normativo”.
Come abbiamo già visto in apertura di articolo il campo di applicazione del d.lgs. 624/96 “è rappresentato dalle attività estrattive come definite già all’art.1 del d.p.r.128/1959 compresi i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di prima e di seconda categoria di cui all’art. 2 del r.d. 1443/279”.
Tuttavia è bene ricordare che il d.lgs. 624/96 “non sostituisce il d.lgs.81 che comunque si applica al comparto estrattivo per le parti non previste dalla normativa speciale, tenuto conto delle esclusioni in esso contenute”.
E in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle cave e nelle miniere “le specifiche norme antinfortunistiche dettate dalla normativa speciale e la disciplina generale contenuta nel d.lgs. 81 del 2008 hanno un rapporto di integrazione e la peculiarità del lavoro svolto nelle cave e nelle miniere che viene inquadrato in specifiche norme antinfortunistiche non esclude l’applicazione della più generale disciplina antinfortunistica”. E nei fatti per quanto non specificatamente disposto dalla normativa speciale (d.lgs. 624/96) “si applica quanto disposto dal d.lgs. 81/08 e il sistema di gestione della sicurezza in cava e in miniera è un modello integrato, frutto dell’applicazione delle suddette norme generali e speciali”.
Tuttavia – continua il documento – in questo “ibridismo” e “nel fatto che il legislatore non ha dato indicazioni sul come deve essere svolto questo raccordo tra norme, risiedono le principali criticità nell’applicare il d.lgs. 624/96 e nel gestire il sistema di sicurezza per il lavoro in cava e in miniera”.
Attività estrattive: lavoratori autonomi e valutazione dei rischi
Riguardo alle misure di tutela della sicurezza, il documento ricorda che nel caso di lavoratore autonomo “che svolga da solo attività estrattiva e che abbia ricevuto incarico dal titolare, si deve far riferimento all’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 che definisce gli obblighi dei lavoratori autonomi di cui al titolo III dello stesso decreto. Tali obblighi si integrano con quanto disposto dal d.lgs. n. 624/1996 al capo IV “attrezzature ed impianti meccanici elettrici ed elettromeccanici” che risulta applicabile, limitatamente ai macchinari impiegati nella cava dal lavoratore autonomo, secondo il principio di specificità. Il lavoratore unico che risulti anche titolare è soggetto anche agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 624/1996 nei confronti del Titolare stesso e il decreto trova in questo caso applicazione anche per i restanti aspetti riferibili alle norme di polizia mineraria, ovvero quelli relativi al governo del territorio, alla salvaguardia di terzi e al preminente interesse generale”.
Il documento si sofferma poi sul documento di sicurezza e salute (DSS) che “è la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo, nel quale i contenuti indicati all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 sono integrati con quelli dell’art.10 del d.lgs. n. 624/1996”.
Alcune indicazioni relative al DSS:
- il DSS “deve riportare misure, modalità operative e procedure per la gestione in sicurezza delle attività”;
- il DSS “viene aggiornato ogniqualvolta i luoghi di lavoro abbiano subìto modifiche rilevanti che comportino variazioni di situazioni di rischio per i lavoratori (art. 6 c. 3 del d.lgs. n. 624/1996). L’aggiornamento si rende altresì necessario in occasione di incidenti rilevanti, prescrizioni da parte degli organi competenti di vigilanza, ecc. Tutte le cave, almeno otto giorni prima dell’inizio dell’attività, contestualmente alla presentazione della denuncia di esercizio, devono inviare all’ASL competente per territorio il documento di sicurezza e salute (art. 6 c. 4, art. 18 c. 1, art. 20 c. 11 del d.lgs. n. 624/96)”;
- il DSS “è redatto dal datore di lavoro che si avvale del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e di tutte le collaborazioni professionali che ritiene opportuno consultare. In sede di redazione del DSS il datore di lavoro consulta i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in ordine ai contenuti del documento ed alle misure di prevenzione e protezione in esso previste. Il DSS, redatto dal datore di lavoro, è sottoscritto dal direttore responsabile, dai sorveglianti (commi 3 e 6 art. 20 d.lgs. n. 624/96), dal medico competente (per collaborazione) e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per presa visione. E’ un documento che deve essere sottoposto alla verifica delle diverse figure aziendali individuate dal decreto (direttore responsabile, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, sorveglianti e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e la base di confronto sulle tematiche di prevenzione e protezione dei rischi per i lavoratori, nell’ambito delle riunioni periodiche di prevenzione (art. 35 del d.lgs. n. 81/2008 e art. 8 del d.lgs. n. 624/1996)”.
Si indica che una circolare – la Circ. Min. Ind. n. 317 del 26 maggio 1997 – “chiarisce una discordanza inerente gli obblighi di legge attribuiti dal d.lgs. n. 624/1996 al Datore di Lavoro e al Titolare. Infatti, l’art. 6 assegna gli obblighi di redazione dl DSS al datore di lavoro, mentre l’art. 9 (per il DSS coordinato) li attribuisce al titolare. Nel caso di affidamento dei lavori, del tutto o in parte, a ditte appaltatrici il Titolare redigerà un DSS coordinato (DSSC) dopo la trasmissione, da parte di ciascun appaltatore, del rispettivo DSS”.
Attività estrattive: documento di sicurezza e salute coordinato
Il documento si sofferma poi anche sul documento di sicurezza e salute coordinato (DSSC).
Si indica che “in caso di affidamento dei lavori all’interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (allegato 17 punto 2 del d.lgs. n. 81/2008), o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare dell’attività estrattiva deve redigere il DSS coordinato”.
Lo scopo del DSSC è:
- “analizzare e gestire in sicurezza le possibili interferenze tra il lavoro oggetto di affidamento e le operazioni di cava;
- informare l’impresa/lavoratori esterni che operano nella cava dei rischi specifici a cui sono esposti nel corso della loro attività”.
Il DSS coordinato è un “documento comprensivo di tutte le valutazioni inerenti il rischio dell’attività estrattiva, coordinato rispetto alle attività svolte da imprese diverse, ovvero un documento autonomo, redatto dal titolare dell’ attività estrattiva, contenente le modalità operative di coordinamento dei lavori e le relative misure comportamentali e organizzative da osservare, redatto per gestire dal punto di vista delle sicurezza attività specifiche condotte a servizio o a margine dell’attività lavorativa predominante da ditte esterne”.
E si sottolinea che tale coordinamento “scaturisce in ogni caso dal confronto fra il DSS, redatto dal datore di lavoro che gestisce l’attività estrattiva, ed il documento di valutazione dei rischi delle ditte esterne (art. 28 del d.lgs. n. 81/08)”. E ai fini del coordinamento tra le imprese, “appaltatori e fornitori d’opera individuano formalmente i rispettivi preposti, ai sensi del d.lgs. n. 81/08, fermo restando il ruolo e le funzioni svolte dal sorvegliante”.
Si ricorda poi che i lavoratori autonomi, per i quali non sussiste l’obbligo della valutazione dei rischi, “devono comunque fornire al titolare della cava tutte le informazioni relative alla propria attività al fine di consentire il coordinamento degli interventi. Infatti il titolare dell’attività estrattiva è comunque tenuto a valutare i rischi specifici del lavoro prestato e a tenerne conto nella redazione del DSS coordinato. Il lavoratore autonomo deve sottoscrivere il DSS coordinato ed osservarne le indicazioni procedurali ed organizzative in esso contenute”.
Concludiamo che il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta poi ulteriori informazioni sulla riunione periodica (“ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 624/96 nelle cave con più di 5 addetti deve essere tenuta, almeno annualmente, la riunione di prevenzione e protezione dai rischi, come previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 81/08”) e sulle figure e l’organizzazione della sicurezza in cava:
- titolare e datore di lavoro
- direttore responsabile
- capo cava (o direttore dei lavori)
- sorvegliante
- lavoratore
- servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- addetto al servizio di prevenzione e protezione
- sorveglianza sanitaria
- medico competente
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ Analisi della sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto. Innovazione tecnologica e prospettive future”, a cura di Amicucci Giovanni Luca, Anastasi Sara, Bucci Giuseppe, Di Basilio Marco, Di Francesco Alessandro, Lancellotti Donato, Lovati Raimondo, Melani Lorenzo, Monica Luigi, Pireddu Antonella (coordinatrice scientifica), Romualdi Gina, Rossi Luca, Simeoni Carla, Todini Barbara, Valori Luca, Vignani Donatella, Zambianchi Paolo Antonio, collana Ricerche, edizione 2021 (formato PDF, 7.21 MB).
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