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Attrezzature: come funziona il sistema delle verifiche periodiche?

Attrezzature: come funziona il sistema delle verifiche periodiche?

Un intervento ad un seminario Inail si sofferma sulla sicurezza delle attrezzature di lavoro con riferimento al lavoro dei verificatori, al sistema e alla normativa relativa alle verifiche periodiche e ai verbali di verifica.

 

Milano, 3 Feb – Il concetto di sicurezza applicato alle attrezzature di lavoro “è il frutto dell’interazione fra:

  • fattori tecnici intrinseci nell’attrezzatura,
  • fattori umani legati alla persona che ne fa uso,
  • fattori organizzativi riguardanti, principalmente, le condizioni di utilizzo e l’ambiente di lavoro”.

E una macchina o un’ attrezzatura di lavoro “è ritenuta sicura quando presenta solo rischi residui e in generale accettabili considerando i limiti di utilizzo previsti e ragionevolmente prevedibili”.

 

A soffermarsi con queste parole sul tema della sicurezza delle attrezzature di lavoro è un intervento al seminario “ Il 10° Rapporto Inail sulla sorveglianza del mercato per la direttiva macchine” che si è tenuto a Milano l’11 dicembre 2019 e ha presentato i risultati dell’attività di sorveglianza del mercato con particolare attenzione al suddetto 10° rapporto Inail e al ruolo di supporto dell’Istituto quale organo preposto all’accertamento tecnico.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:



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L’uso delle attrezzature di lavoro e i verificatori

Nell’intervento “La sicurezza delle attrezzature di lavoro”, a cura dell’Ing. Abdul Ghani Ahmad (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), si ricorda quanto indicato nell’art. 69, comma 1 lett b), sull’uso di una attrezzatura di lavoro: “qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio”.

 

E riguardo al verificatore, collaboratore di un soggetto incaricato di pubblico servizio?

In concreto l’incaricato è qualificabile come utilizzatore dell’attrezzatura? “Il termine verifica non è citato nella definizione di uso di una attrezzatura, ma la messa in servizio o fuori servizio ai fini della verifica sono forme di uso dell’attrezzatura”. E al di la della mera classificazione, quel che si vuole dire è che la scelta del verificatore, “la corretta esecuzione della verifica, l’esito dichiarato nel verbale rientrano nel novero dei tre fattori tecnico, umano e organizzativo volti a garantire l’esito ad avere un’attrezzatura sicura”.

 

Il sistema delle verifiche periodiche

La relazione si sofferma poi sul sistema delle verifiche periodiche e ne riporta il quadro normativo:

  • “Il decreto legislativo n. 81/2008,
  • Il decreto interministeriale 11.04.2011,
  • Le circolari interpretative e di indicazione,
  • La circolare n. 11/2017 sul rinnovo delle abilitazioni,
  • La norma UNI EN ISO 17020,
  • Il decreto tariffe”.

 

Si indica poi che “per quanto riguarda il mantenimento delle condizioni originarie di sicurezza l’attenzione del legislatore è stata, significativamente e chiaramente, espressa nel D.Lgs n. 81/08, statuendo, in generale, che ogni attrezzatura di lavoro - in misura proporzionale alla gravità dei rischi che presenta - sia oggetto di una particolare ‘sorveglianza’, articolata su due livelli:

  1. interventi di controllo (art. 71, comma 8), responsabilità totale del datore di lavoro sull’esito dei controlli basata sulle proprie scelte sia del metodo di controllo che del soggetto esecutore
  2. verifiche periodiche obbligatorie (art. 71, commi 11 e seguenti - DM 11.04.2011), su determinate attrezzature. La responsabilità del datore di lavoro è relativa all’effettuazione della verifica nei tempi previsti, ma il datore di lavoro non è responsabile del loro esito. La responsabilità dell’esito ricade in capo al soggetto abilitato che ha effettuato la verifica”.

 

Si riportano poi alcune indicazioni relative al D.M. 11 aprile 2011.

Il decreto disciplina:

  • le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D Lgs n 81 2008 nonché
  • i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71 comma 12 del D Lgs n 81 2008 per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71 comma 11”.

Si sottolinea che i soggetti abilitati, pubblici o privati, “devono essere in possesso dei requisiti riportati nell’allegato I” del DM 11 aprile 2011. 

La relazione, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta indicazioni dall’Allegato I, dall’Allegato III e sulle modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all’allegato I.

 

Vengono poi riportate indicazioni sulla norma UNI EN ISO 17020, sul decreto tariffe e sulle varie circolari che si sono susseguite nel tempo:

  • “la n. 21 del 8.08.2011: primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze,
  • la n. 11 del 25.05.2012: modalità di richiesta delle verifiche-chiarimenti,
  • la n.23 del 13.08.2012: richiesta VP successiva, raccordo …GV, carrelli ….,
  • la n. 9 del 5.03.2013: modalità di esecuzione delle verifiche- verbali- chiarimenti,
  • la n. 18 del 23.05.2013: indagine supplementare ….
  • la n. 31 del 18.07.2013: modalità di trasmissione verbali,
  • la n. 5 del 3.03.2015: verifica di taluni insiemi e comportamento anomalo,
  • la n. 22 del 29.07.2015: tirocini ….,
  • la n. 11 del 17.05.2017: rinnovi”.  

 

La firma nel verbale della verifica periodica

Il documento si sofferma poi sui verbali delle verifiche periodiche e sulle firme.

 

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che (art. 71, comma 11):

  • I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza
  • Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro”.

Si indica che “il segno grafico riconducibile a un soggetto cioè la sottoscrizione, può subire una tetrapartizione concettuale in sigla, visto, firma e sottoscrizione”.

 

Queste le differenze tra sigla, visto, firma e sottoscrizione:

  • Sigla: “si appone su un atto imperfetto, cioè ancora non formato sotto determinati profili (ad es. la provenienza) 
  • Visto: si appone su un atto perfetto (quindi già sottoscritto), di norma per presa d’atto, per controllo, per avallo o, a volte, per autorizzazione.
  • Sottoscrizione: è propria dell’autore. Chi scrive ‘sotto’ è colui che fa l’azione descritta, assumendosi la paternità e la responsabilità giuridico-intellettuale di quanto scritto ‘sopra’. Nella modulistica e nei formulari, ogni istanza inizia con ‘Il sottoscritto’, anche se poi a fine modulo non è riportata la sottoscrizione, bensì la firma (disallineamento concettuale e lessicale, che non inficiano la sostanza).
  • Firma: è propria del testimone. Quest’ultimo, infatti, conferma (dal latino cumfirmare) che quanto rappresentato in un verbale si è effettivamente svolto come descritto. Più semplicemente, conferma di aver presenziato al compimento o all’espressione di una volontà. I testimoni firmano, ma non sottoscrivono, perché presenziano ad un atto, il matrimonio, la cui sottoscrizione è posta in capo alle parti, i nubendi: sono loro che sottoscrivono. Se i testimoni sottoscrivessero, si sposerebbero”. 

 

Rimandiamo, anche in questo caso, alla relazione che si sofferma poi sul rapporto tra mondo analogico e mondo digitale, con riferimento al Regolamento UE 910/2014 sull’identità digitale eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

 

Sono riportate, infine, alcune considerazioni del relatore. Ne riportiamo, in conclusione, alcune:

  • “la formazione sia quella ex art. 37 del D.Lgs. n. 81 sia quella tecnico-professionale non viene erogata secondo i criteri di cui alle norme.
  • la tendenza a non rispettare le indicazioni riguardanti i requisiti tecnico professionali.
  • la carenza delle strumentazioni utilizzate nelle attività di verifica porta a pensare che le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche non siano rispettate.
  • la gestione delle attività di verifica - in particolare quelle con esito negativo - non rispettano le previsioni sia delle norme giuridiche che le norme tecniche (non vengono trasmessi i verbali di verifica).
  • Il decreto tariffe e precetti del D.I. 11.04.2011 a riguardo delle quote 5% e 15% non vengono sempre rispettati”.

 

Queste, invece, le prospettive di modifica (con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e al DM 11 aprile 2011):

  • Recepire le modifiche apportate al d.lgs n. 81/2008,
  • Rendere più chiaro il testo onde consentire una migliore comprensione dei contenuti
  • Correggere il decreto in alcuni sue parti.
  • Intervenire sui requisiti di cui all’allegato I (es. la convenzione con laboratori).
  • Innovare/integrare le procedure di verifica ivi previste … magari emanando le procedure per le verifiche successive in modo da rendere uniforme, per quanto è possibile, il comportamento dei S.A. (Soggetti abilitati, ndr)
  • Introdurre i percorsi formativi onde consentire un chiaro iter per conseguire l'abilitazione di tecnico verificatore
  • Magari, pensare di intervenire sull’allegato VII (del TU, ndr)
  • Emanare nuove circolari per sostituire qualcuna …se non tutte”.

 

 

NB: Nelle slide del documento si sottolinea che l’intervento del relatore “non impegna in nessun modo l’amministrazione di appartenenza”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

La sicurezza delle attrezzature di lavoro”, a cura dell’Ing. Abdul Ghani Ahmad (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), intervento al seminario “Il 10° Rapporto Inail sulla sorveglianza del mercato per la direttiva macchine” (formato PDF, 1.23 MB).

 



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Rispondi Autore: Pasquale Cantisani - likes: 0
03/02/2020 (08:48:37)
Dire che intervento del relatore “non impegna in nessun modo l’amministrazione di appartenenza”, non fa comprendere a che titolo parla il relatore (con tutto il rispetto per lo stesso: è uno scienziato, è un fine giurista, insegna all'università di Utopia?).
A questo punto sarebbe il caso di dare qualche sentenza della Cassazione o qualche parere di commissione per l'affermazione: La responsabilità dell’esito delle verifiche periodiche ricade in capo al soggetto abilitato che ha effettuato la verifica”. Infatti sarebbe bello mandare esente di responsabilità penale un datore di lavoro che utilizza una attrezzatura obsoleta ma correttamente verificata da INAIL o ASL o magari da un soggetto abilitato da lui stesso pagati!
Infine il relatore sorvola sulla problematica da tutti conosciuta che abbiamo il caso di un soggetto pubblico autorizzato per legge a verificare i prodotti da lui stesso certificati CE (l'INAIL) quando ricorda che "I soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, che hanno svolto attività di certificazione di prodotto, non possono effettuare la prima delle verifiche periodiche"
Mah!

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