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D.Lgs. 81/2008: quali sono le novità del 2020 in materia di sicurezza?

D.Lgs. 81/2008: quali sono le novità del 2020 in materia di sicurezza?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

01/12/2020

Pubblicato il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nella versione di novembre 2020. I nuovi provvedimenti, le modifiche normative del D.Lgs. 81/2008 e gli interpelli del 2020.

Brescia, 1 Dic – La nuova versione aggiornata del D.Lgs. 81/2008 coordinato con il D.Lgs. 106/2009 non poteva che essere dedicata a Giuseppe Piegari, dirigente dell’ufficio III della Direzione Centrale Vigilanza dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), e pubblicata nell’anniversario della sua scomparsa avvenuta nel novembre del 2019.

 

Abbiamo sempre sottolineato che il lavoro dell’Ing. Amato e dell’Ing. Di Fiore, che portano avanti un’attività di cui era stato primo artefice lo stesso Ing. Piegari, è di grande rilevanza e utilità, permettendo a tutti (operatori, aziende, formatori, professionisti, giornalisti, …) di conoscere, promuovere e applicare meglio la normativa in materia di salute e sicurezza. Ma è evidente che in questa fase contrassegnata anche dall’emergenza COVID-19, questo lavoro sia ancora più importante perché permette di comprendere quali siano state, in questa fase ricca di norme emergenziali, le modifiche effettive del Testo Unico ( D.Lgs. 81/2008) e, più in generale, della modifica in materia di salute e sicurezza.

 

Nell’articolo di presentazione del documento ci soffermiamo su:



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Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro

 

Il testo coordinato nella versione di novembre 2020

È stato dunque pubblicato il documento “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, curato dal Dott. Ing. Gianfranco Amato ( ITL Verona) e dal Dott. Ing. Fernando Di Fiore ( ATS Pavia), nella versione di novembre 2020.

 

 

La nuova versione mostra come in questi mesi del 2020 siano poche le modifiche dirette al testo del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Modifiche che, come vedremo, hanno riguardato, nella maggior parte dei casi, modifiche di allegati del Testo Unico.

 

Come sempre sottolineiamo che il testo presentato “non riveste carattere di ufficialità”: “le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa” oppure su alcuni siti, ad esempio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o del portale Normattiva. E si indica che le considerazioni esposte nel documento “sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza”.

 

Vediamo, nel dettaglio, alcune delle modifiche riportate nel documento.

 

L’inserimento di circolari, decreti attuativi e decreti direttoriali

Al di là delle modifiche al D.Lgs. 81/2008 sono state inserite nel documento diversi provvedimenti e norme circolari, nella maggior parte dei casi correlati all’emergenza COVID-19.

 

Ne segnaliamo alcune:

 

Nel documento è stato poi inserito anche il già citato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94/2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, non esonerati dalla conduzione abilitata. Decreto che è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 73-bis, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

 

Ricordiamo, infine, che è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 (Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11). Per un approfondimento rimandiamo alla lettura dell’articolo “ Verifiche periodiche: il nuovo elenco dei soggetti abilitati”.

 

Le modifiche normative del decreto legislativo 81/2008

Veniamo alle modifiche del D.Lgs. 81/2008.

 

La prima modifica riguarda l’art. 242, comma 6, e gli allegati XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale), ai sensi del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.

 

Riportiamo integralmente il nuovo comma 6 dell’articolo 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche (Titolo IX Sostanze pericolose - Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni - Sezione III Sorveglianza sanitaria):

 

6 Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

 

Per un approfondimento rimandiamo alla lettura dell’articolo “ Decreto 81: in vigore il decreto di attuazione della direttiva 2017/2398”.

 

Una seconda modifica riguarda, invece, l’art. 180, comma 3, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom dal titolo "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

 

Una terza modifica riguarda poi l’allegato XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) ai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

 

In particolare all’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “nella sezione VIRUS, dopo la voce: ‘Coronaviridae – 2’ è inserita la seguente: ‘Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (0a) – 3’; la nota 0a) è così formulata: ‘0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica’”.

 

Per un approfondimento rimandiamo alla lettura dell’articolo “ COVID-19: proroga dell’emergenza, DL 7 ottobre e D.Lgs. 81/2008”.

 

Infine è stato modificato l’allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale) ai sensi del Decreto Interministeriale del 02 maggio 2020, di recepimento della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

 

I nuovi interpelli del 2020

Concludiamo riportando una segnalazione dei primi due interpelli del 2020 ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 81/2008:

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, a cura del Dott. Ing. Gianfranco Amato (ITL Verona) e del Dott. Ing. Fernando Di Fiore (ATS Pavia), versione novembre 2020 (formato PDF, 21.94 MB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Giovanni RAFFAELE - likes: 0
01/12/2020 (08:12:40)
Solo un dettaglio di non poco conto, l'amico ed ex collega ing. Fernando Di Fiore per ora é solo in prestito all'AST di Pavia.....
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/12/2020 (13:54:48)
L'ing. Di Fiore,che svolge da sempre un lavoro eccellente,e non solo per il testo unico, ha un contratto a termine con l'ATS.

In base all’art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015, la stipulazione di un contratto a termine è consentita per una durata non superiore a 36 mesi, ma il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte di una persona che ha già avuto un rapporto a termine con l’amministrazione, consente di azzerare la durata del contratto precedente al fine del computo massimo dei trentasei mesi, invece per quanto concerne l’assunzione a termine dei dirigenti, la durata del contratto può arrivare fino a 5 anni.
Rispondi Autore: Colaprico Alessandro - likes: 0
25/02/2021 (16:38:03)
buongiorno, sto cercando la lettera circolare dell’INL del 23 ottobre 2020 prot. 3395 che viene citata nell'articolo.
grazie
alessandro

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