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Quali sono i requisiti del personale per la valutazione del rischio CEM?

Quali sono i requisiti del personale per la valutazione del rischio CEM?

Un nuovo documento sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici. Compiti e attività del personale qualificato ECEM di Livello Base.

Brescia, 18 Nov – In questi anni sta aumentando sempre più l’attenzione verso il rischio da campi elettromagnetici (CEM) anche in relazione all’evoluzione dei sistemi di telecomunicazione e agli effetti che le radiazioni elettromagnetiche, a certi livelli di esposizione, possono avere sulla salute. E data la complessità della tipologia di esposizione è importante che la valutazione del rischio sia effettuata da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia di rischi da agenti fisici.

 

Per fornire informazioni e indicazioni sulle abilità e competenze degli esperti nella valutazione dei rischi da campi elettromagnetici (ECEM) è stato recentemente prodotto dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP), in collaborazione con il Gruppo di lavoro Agenti Fisici del Coordinamento Interregionale Sicurezza e Salute nei luoghi lavoro, il documento “Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici (0 hz-300 GHz nei luoghi di lavoro)”.

Documento che aggiorna e sostituisce il precedente predisposto dalla Consulta Interassociativa

in data 26 novembre 2006: “ Profilo professionale dell’Esperto nella valutazione dei rischi derivanti da esposizione a campi elettromagnetici (ECEM) (0Hz – 300GHz)”.

 

Nell’articolo affrontiamo i seguenti argomenti:


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Il documento sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Il nuovo documento utilizza le regole generali individuate dalla norma tecnica UNI 11711: 2018 - Attività professionali non regolamentate - Igienista industriale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza - al fine di definire “i requisiti di specifiche conoscenze, abilità e competenze del ‘personale qualificato’ che deve effettuare la valutazione a qualsiasi titolo dei rischi da esposizione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici (CEM), nell’intervallo di frequenza tra 0 Hz e 300 GHz nei luoghi di lavoro” (“Esperto CEM” - “ECEM”).

 

 

Le regole individuate dalla norma sono relative “al metodo e alla struttura di tutte le norme riguardanti le attività professionali non regolamentate e possono essere così sintetizzate:

  • fornire ai datori di lavoro, ai sensi dell’art.181 comma 2 del D.lgs.81/08 e s.m.i., uno strumento di individuazione dei requisiti professionali del ‘PERSONALE QUALIFICATO’ a cui affidarsi per la valutazione dei rischi da CEM ai sensi del Titolo VIII - Capo IV del Decreto” (aggiornato al Decreto legislativo del 01 agosto 2016, n. 159 ‘Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici, e che abroga la direttiva 2004/40/CE’);
  • “assicurare la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF);
  • fornire specifiche indicazioni per i processi di valutazione e di convalida delle conoscenze, abilità e competenze;
  • fornire agli operatori del settore un documento per la propria qualificazione e accrescimento delle proprie competenze e conoscenze per una adeguata valutazione dei rischi di esposizione a CEM”.

 

Si segnala poi che il documento si inserisce nel contesto dell'Unione Europea come “strumento utile alla mobilità delle persone e all'abbattimento delle barriere alla libera circolazione del capitale umano”. E sono stati osservati “i principi e le indicazioni di cui alla Raccomandazione 2008/C111/01 (EQF), della Raccomandazione 2009/C 155/02 (ECVET), del D.M. Decreto 8 gennaio 2018 (QNQ)”.

 

I livelli del personale qualificato e i compiti da svolgere

Se ai fini della definizione dei compiti e delle attività specifiche del personale qualificato sono individuati tre distinti livelli (ECEM di Livello Base; ECEM di Livello Esperto Specializzato; ECEM di Livello Senior Specializzato) ci soffermiamo oggi sui compiti del personale qualificato ECEM di Livello Base.

 

Riportiamo, con riferimento a quanto contenuto nella tabella 1 del documento, i compiti del personale ECEM di livello base:

  • “Esecuzione della valutazione preliminare del rischio CEM esclusivamente nella propria specifica realtà lavorativa.
  • Esecuzione di verifiche periodiche dell’attuazione delle misure di tutela previste in azienda in relazione all’esposizione a CEM e della necessità di revisione delle stesse.
  • Pianificazione, programmazione, esecuzione della valutazione dei rischi da CEM esclusivamente presenti nella propria realtà lavorativa senza esecuzione di misure, nei seguenti settori di attività: settore industriale/ricerca, settore sanitario/estetico, altri settori”.

 

Le attività del personale qualificato ECEM di Livello Base

Veniamo alle attività specifiche del personale qualificato ECEM di Livello Base:

  1. “Raccogliere informazioni sul processo e sull'organizzazione del lavoro che espongono a CEM.
  2. Individuare i fattori di rischio CEM (pericoli/hazard) per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro, incluso anche l'eventuale impatto degli stessi sull'ambiente esterno, che possono derivare da processi, operazioni, macchine, attrezzature e impianti, tenendo conto anche delle diverse condizioni e situazioni di lavoro e scenari espositivi (per esempio: lavori atipici, differenze di genere, individui particolarmente sensibili, ecc.).
  3. Formulare ipotesi sulle fonti di generazione dei CEM presenti nell'ambiente di lavoro e sulle loro modalità di propagazione.
  4. Valutare le possibilità reali o potenziali di esposizione a CEM negli ambienti di lavoro e di vita in relazione ai differenti scenari espositivi, mediante l’analisi delle modalità di installazione, uso e manutenzione dei macchinari e sorgenti di CEM presenti in azienda ed il confronto con quanto specificato dai manuali di istruzioni ed uso delle diverse sorgenti CEM censite e/o con quanto specificato dalle norme di buona tecnica applicabili.
  5. Supportare il datore di lavoro circa l'interpretazione e l'applicabilità delle normative nazionali, comunitarie e internazionali, relative alla tutela da esposizione a CEM negli ambienti di lavoro e di vita, e le norme di buona tecnica applicabili per le sorgenti CEM presenti in azienda.
  6. Proporre interventi di tipo tecnico, organizzativo e procedurale per la riduzione dei rischi da CEM facendo riferimento ai manuali di istruzioni ed uso dei macchinari e alle norme di buona tecnica e buona prassi e/o banche dati accreditate disponibili per i macchinari presenti in azienda
  7. Definire gli opportuni interventi di riduzione del rischio, incluso l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), se disponibili e definire l'eventuale adozione di interventi di bonifica e di protezione collettiva.
  8. Proporre temi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori a tutti i livelli in tema di rischi da CEM.
  9. Valutare il grado di efficacia degli interventi tecnici adottali.
  10. Redigere un rapporto di valutazione dei rischi CEM completo delle misure tecniche/organizzative e procedurali da adottarsi per le specifiche sorgenti di CEM presenti sul luogo di lavoro”. 

 

Concludiamo segnalando che il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma non solo sui compiti e attività degli altri due livelli di personale ECEM, ma anche sulle abilità e competenze associate all'attività del personale qualificato e sugli elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.   

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, Gruppo di lavoro Agenti Fisici del Coordinamento Interregionale Sicurezza e Salute luoghi lavoro, “ Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici (0 hz-300 GHz nei luoghi di lavoro)”, ultima revisione 18 giugno 2019 (formato PDF, 366 kB)

 

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