La proposta di INAIL per la sicurezza sul lavoro nella fase 2
Roma, 22 Apr – In attesa della cosiddetta Fase 2, che potrebbe partire dal prossimo 4 maggio, continua l’elaborazione delle strategie corrette per rimodulare le misure nei luoghi di lavoro e dare il via libera a diverse attività produttive e commerciali evitando il più possibile di aggravare i rischi dell’emergenza COVID-19 per aziende e lavoratori.
Infatti “l’andamento dell’epidemia, che sta dimostrando l’efficacia delle misure contenitive, necessita attente valutazioni nella modularità delle attività produttive che possono essere attivate in prima istanza”. E in questo senso gli indicatori epidemiologici “sono essenziali per guidare con la dovuta cautela le valutazioni preliminari alla fattibilità di rimodulazioni delle misure contenitive che riguardano il mondo del lavoro”.
A sottolinearlo è un importante documento dell’Inail, di cui noi presentiamo una bozza, che è attualmente al vaglio del Governo e potrebbe essere la base per la ripartenza delle attività lavorative e delle nuove strategie di prevenzione.
Stiamo parlando del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” che è finalizzato a fornire “elementi tecnici di supporto al processo di decisione politica, al fine di identificare le attività produttive che gradualmente potrebbero riattivarsi garantendo un’adeguata sicurezza per i lavoratori e allo stesso tempo la sostenibilità complessiva delle politiche di contrasto all’epidemia”.
In particolare il modello di analisi di rischio proposto nella bozza di documento Inail “evidenzia tre aspetti valutativi di interesse:
- l’analisi di processo lavorativo nell’ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori;
- il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;
- il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale”.
Cercando di fornire utili informazioni ai lettori presentiamo un breve approfondimento di alcuni aspetti salienti della bozza di documento.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- Le variabili e le classi di rischio delle attività lavorative
- Le strategie di prevenzione e la gestione degli spazi di lavoro
- Le considerazioni finali dell’Inail e il lavoro a distanza
Le variabili e le classi di rischio delle attività lavorative
Il documento si compone di due parti: la prima per definire l’ambito di rischio con riferimento ad ogni attività e la seconda per fornire linee di contenimento del rischio nei luoghi di lavoro.
E nella prima parte si segnala che il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro “può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.)”.
Questi profili di rischio possono poi assumere una “diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate”. Inoltre “va tenuto conto anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti ‘terzi’, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni”.
Riguardo poi alla metodologia di valutazione integrata viene poi riportata una matrice di rischio e, a titolo esemplificativo anche una tabella che “illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati”.
Rimandiamo poi agli allegati che riportano dettagliate tabelle di riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale.
Le strategie di prevenzione e la gestione degli spazi di lavoro
Riguardo alle strategie di prevenzione si indica che sulla base dell’approccio evidenziato relativo alla matrice di rischio si possono adottare “una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori”.
Se nella gestione della prima fase emergenziale si sono attuate una “serie di misure organizzative di prevenzione e protezione resesi necessarie nel contesto emergenziale”, si sottolinea che il “sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto normativo operato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica”.
In questo senso nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, “è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo”.
C’è dunque la necessità di adottare una serie di azioni “che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. Tali misure posso essere cosi classificate:
- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione
- Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici”.
Tra le tante misure indicate riprendiamo quelle relative alla gestione degli spazi di lavoro.
Gli spazi di lavoro “devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc”. Mentre per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente “potranno essere trovate soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.)”.
Inoltre per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi igienici “deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento. Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate”.
Devono poi essere “limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’azienda, comunque nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti”.
Infine l’accesso di fornitori esterni “potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall’azienda; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento”.
Le considerazioni finali dell’Inail e il lavoro a distanza
Riportiamo alcune considerazioni finali del documento.
Si indica che le attività produttive con rischio basso o medio-basso “potrebbero avere priorità in un processo graduale di rimodulazione delle misure contenitive, unitamente ad una adeguata e partecipata strategia di prevenzione anche mirata al contenimento del rischio di aggregazione correlato”.
In particolare si ricorda che le attività del settore manifatturiero e delle costruzioni presentano per le tre variabili considerate, “un indice di rischiosità complessivo mediamente basso che può ulteriormente essere migliorato con attente e puntuali misure organizzative e di prevenzione e protezione” con riferimento alle misure proposte nel documento.
Tuttavia vanno tenute presenti “le specificità e le complessità dei singoli ambiti aziendali, specialmente nelle piccole e medie imprese”.
Analoghe valutazioni, “pur nella necessità di considerare l’impatto sulla mobilità di terzi e di garantire il distanziamento sociale, possono essere fatte per alcuni settori del commercio e dei servizi”. Vanno valutati i rischi connessi alla mobilità dei lavoratori legati al pendolarismo, “al commuting, che necessitano di interventi specifici nel settore dei trasporti pubblici adottando apposite misure preventive”.
Infine va fatta una attenta riflessione “su quei settori lavorativi che comportano intrinsecamente aggregazioni che possono veicolare il contagio come ad esempio la scuola”.
In ogni caso nella fase di transizione “sarà necessario consolidare l’incentivazione del lavoro a distanza potenziando le forme di supporto organizzativo anche con strumenti di coaching e di formazione, che permetteranno soprattutto nel settore della pubblica amministrazione ma anche nel settore dei servizi, di contenere il rischio di contagio senza pregiudicare sostanzialmente la produttività del sistema, compatibilmente con la natura dei processi produttivi”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori dettagli e indicazioni sulle varie misure organizzative e di prevenzione e protezione.
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, “ Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, documento in versione bozza (formato PDF, 900 kB).
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0 | 22/04/2020 (08:41:04) |
Non mi è del tutto chiaro. Si tratta di fare una valutazione del rischio in base ad esposizione, prossimità, fin qui va bene. Poi ci sono diversi profili di rischio (basso, medio basso etc.) in base alla valutazione. E poi si lascia al Datore di Lavoro l'individuazioni di misure tecniche? Nella parte inerente mascherine e DPI, cosa vuol dire spazi comuni ? si fa riferimento alla distanza di sicurezza di 1,8 metri (OMS) o di 1 metro come previsto dal ex DPCM? Tra le altre cose, le mascherine chirurgiche non sono DPI, ma allora perchè non autorizzare anche mascherine non certificate paraspruzzi o visiere? Alla fine l'utilità è la medesima, proteggere gli altri e non se stessi. Prevedo molti problemi su questo punto. |
Autore: te lo dico io | 24/04/2020 (09:10:39) |
Ai sensi dell’art. 16 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 Le mascherine chirurgiche sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 3 tipi: I, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (BFE = 98%), a differenza delle I (= 95%); la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019). |
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0 | 22/04/2020 (09:09:55) |
Questo approccio è totalmente fallace. Il valore dell'esposizione che occorre inserire non può essere determinato sulla base del rischio di contagio dall'attività lavorativa, ma dal rischio di entrare in contatto con un soggetto contagiato sul luogo di lavoro. Fatta eccezione per gli operatori sanitari che operano in ambienti nei quali "i clienti" sono proprio i malati, per tutti gli altri l'esposizione è semplicemente identica o quasi e dipende dalla prevalenza della malattia nella popolazione, ovvero il numero di casi ogni 1000 abitanti. Che sia un cliente al supermercato o un collega in ufficio, la probabilità di "esposizione" (distinta da quella che loro chiamano "prossimità" e "aggregazione") è identica. Che tu sia un contadino o un impiegato, se vivete nella stessa città, avrete la stessa esposizione di base. |
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0 | 22/04/2020 (09:19:17) |
Secondo me hanno "valutato" il rischio che un operatore si infetti a casa che possa infettare colleghi a lavoro. Da qui discerne la valutazione di prossimità tra colleghi. Rimangono forti criticità operative, anche perchè parlano di classi di rischio ma poi non danno indicazioni su cosa fare a seconda della classe proponendo una serie di provvedimenti (giusti o non giusti) ma non dicono cosa attuare in merito alla tua classificazione nè danno indicazioni. Mancano anche definizioni, tipo spazio comune, può apparire ovvia ma almeno per me non lo è. |
Rispondi Autore: Feralpi - likes: 0 | 22/04/2020 (09:46:18) |
Le bozze dei documenti. Tra la pletora di protocolli, DPCM, decreti, allegati ecc. pure le bozze dei documenti dobbiamo sorbirci. |
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0 | 22/04/2020 (12:34:31) |
L'eccellente documento Inail del 21.4.2020, frutto del lavoro della parte ex Ispesl dell'Istituto, che finalmente fa chiarezza facendo piazza pulita di fallaci note e indicazioni amministrative di questo o quel funzionario totalmente fuorvianti, fallaci e in violazione di legge, che invitavano incredibilmente a non valutare tutti i rischi durante il lavoro conseguenti al COVID-19. Come già in passato, per la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'Inail individua anche questa volta un eccellente metodo di valutazione di una tipologia di rischio fondamentale nell'ambito dell'aggiornamento obbligatorio del DVR in relazione al rischio biologico da COVID-19. Rischio che, a cascata, obbliga a valutare il rischio di prossimità in relazione alle distanze di sicurezza interpersonale, il rischio legato alla riorganizzazione del lavoro produttivo e alla massiccia adozione del lavoro agile, a distanza, ecc. ecc. |
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0 | 22/04/2020 (13:17:14) |
L'Inail non da indicazioni di spazio comune, non da indicazioni di cosa fare a seconda se sei rischio basso, medio, alto, non da indicazioni neanche sulle distanze di sicurezza. Se ho una metalmeccanica con 500 dip. che lavorano distanti (abbastanza tipico nel metalmeccanico) classifico l'azienda come rischio basso, scagliono gli spogliatoi, li faccio puluire e non si danno mascherine. Immagino che gli avvocati siano felici, hanno terreno fertile per fare cause. E la salute dell'Italia viene dopo un'attenta valutazione economica emh pardon, dei rischi. Spero non sia questa la strada. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 22/04/2020 (18:48:49) |
Concordo con quanto detto da Rotella. Come la mettiamo con un'impresa edile che, da codice ATECO, viene considerata a rischio basso in questo documento ma che il 4 maggio ricomincia a lavorare a Bergamo e non a Reggio Calabria dove il numero dei casi di contagio è 50 volte inferiore? |
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0 | 22/04/2020 (23:06:02) |
Secondo me hanno considerato che il rischio contagio all' esterno dei aposti di lavoro sia identico da Milano a Palermo senza distinzioni, forse a seguito dell' istituzione di una solo zona rossa. In ogni caso, personalmente, mi preoccupano più le misure tecniche che il processo di classificazione, in quanto con un po' di ragionamenti puoi sempre innalzare il profilo di rischio e scrivere che l' impresa edile di Bergamo sia rischio medio e che quella di Palermo sia a rischio bassao. Personalmente mi preoccupa l' assenza di indicazioni sul cosa fare dopo aver valutato. Tra le altre cose, forse sbaglierò, ma credo che il metodo proposto di possa usare anche in contesti ospedalieri o sbaglio ? Secondo il contenuto della valutazione posso dare mascherine chirurgiche? Forse anche si stando al metodo.... Non ci siamo proprio. Speriamo non sia così o non si capirà nulla a livello operativo/gestionale e ci sarà solo confusione. E nell' assenza di chiare indicazioni si farà fatica a realizzare misure di protezione adeguate e che fioccheranno denuncie.. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 23/04/2020 (11:11:22) |
Comunque, è necessario che qualcuno spieghi a Dubini che questo documento è destinato come suggerimento alla Task Force e non alle aziende. Sarà la Task Force a dire cosa e come fare con i contenuti che saranno formalizzati in un DPCM o in un DL da convertire successivamente. |
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0 | 23/04/2020 (12:04:14) |
Tempo perso temo, io ho perso le speranze. Eppure è scritto già alle prime righe, basta leggere: "... è un .. documento dell’Inail ... [in] bozza, ... attualmente al vaglio del Governo e potrebbe essere la base per la ripartenza ....." Comunque (secondo me) le nostre discussioni sono state prese come spunto per un articolo scritto dall'Avv. Guido Sola su "altalex" . Tornando al documento INAIL (che tutto è tranne eccellente) permangono seri dubbi, spero che qualcuno nella task force legga questo sito. |
Rispondi Autore: Wolf - likes: 0 | 23/04/2020 (17:44:01) |
Il documento proprio oggi è stato reso pubblico sul sito dell'INAIL, quindi è diventato qualcosa in più di una semplice bozza di un lavoro fine a se stesso. Offre, al contrario, un ottimo spunto da cui partire per una valutazione dei rischi ragionata. Se poi ci si aspetta che siano le istituzioni a redigere un DVR per ogni realtà aziendale presente in Italia, come sembra a leggere certi commenti, non mi stupisce che tanta gente continui a dire che il D.lgs. 81/08 sia un testo incomprensibile e inutilizzabile. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 23/04/2020 (18:56:32) |
Wolf, basta applicare quello che ci diranno le Autorità Pubbliche con il solito DPCM che sarà pubblicato per la Fase 2. Manterranno lo stesso Protocollo del 14 marzo 2020 o lo modificheranno? Non lo so. La cosa certa è che dovremo attenerci alle norme di Igiene Pubblica che, in caso di emergenza come questa relativa ad una epidemia, sono sovraordinate alle norme di Igiene Occupazionale. Se ci diranno che tutte le aziende dovranno aggiornare formalmente i loro DVR per il rischio biologico da COVID-19 e non sarà più sufficiente la contestualizzazione del Protocollo in funzione delle specificità dell'azienda, ci atterremo a quello che ci diranno nel DPCM. Ad oggi, questo non l'hanno detto e, di certo, non sto a sentire Dubini, Guariniello ed altri visto che, fino a prova contraria, non mi pare siano i legislatori. Lui che sa. Ricordo che quando c'è una crisi, ci sono sempre quelli che strumentalizzano la situazione per trarne beneficio. Lo insegna la storia. |
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0 | 23/04/2020 (19:39:28) |
Per Wolf: non mi aspetto un DVR ma delle indicazioni quanto meno chiare e che aiutino il processo di definizione delle misure protettive a seconda del livello di rischio valutato. Altrimenti andiamo in anarchia totale con misure non omogenee a fronte di una pandemia. In pratica ognuno andrà per se, poca sicurezza per gli operatori, istanze ad oltranza e (giustamente) confusione degli ispettori. Probabilmente le parcelle di qualche professionisti saranno il secondo business della pandemia (oltre quello dei DPI e dei sanificanti). In quel testo di chiaro non vedo nulla, a partire dalle definizioni. |
Rispondi Autore: Sergio Signori - likes: 0 | 27/04/2020 (11:55:12) |
Sono rimasto deluso dal documento, anche perché le aspettative erano alte e non ho trovato nulla di operativo. Riterrei fondamentale superare le classificazioni Ateco e basarsi solo sulle modalità di lavoro: es. 1) lavoro a distanza > 2m da altri colleghi: nessun utilizzo di DPI; 2) lavoro brevissimo o incrocio con altri colleghi a distanza 1m: mascherine chirurgiche; 3) lavoro con separazione di schermi .... 4) ... Un altro punto che mi vede in disaccordo è il ruolo del Medico Competente e la "sorveglianza sanitaria eccezionale". Al di la dell'utilità dell'iniziativa (non vedo quale valore aggiunto possa fornire un MC, che non conosce il paziente, rispetto al Medico di Base) mi sembra doveroso attenersi a quanto disposto dall'art. 41. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 28/04/2020 (14:08:34) |
SCELTA DELLE PROTEZIONI Nella declinazione delle misure di salute e sicurezza del lavoro che implicano l’utilizzo di mascherine all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei (Protocollo Condiviso 24.4.2020 in allegato 6 al DPCM 26.4.2020). E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal Decreto Legge n. 9 (art. 34) in combinato con il Decreto Legge n. 18 (art 16 c. 1) Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con il documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità in materia. (Documento Tecnico INAIL aprile 2020 fase 2 - Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie - Pagina 14) |
Rispondi Autore: Memè RSPP - likes: 0 | 07/05/2020 (10:42:17) |
Salve a tutti. Vorrei un parere sulla formula adottata da Inail. Quale delle due? R = Aggregazione X (Esposizione X Prossimità) oppure R = (Esposizione X Prossimità) + Aggregazione Inoltre....il calcolo lo fate per singola mansione? |
Rispondi Autore: Massimiliano B. - likes: 0 | 10/05/2020 (21:39:47) |
Vedo che alcuni software hanno considerato la variabile "aggregazione" come fattore da sommare . La lettura del documento a mio avviso lascia più intendere che si tratta di un prodotto di tre fattori. R= EsposizioneXProssimitàXAggregazione |