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Agenti chimici pericolosi: normativa, valutazione e sorveglianza

Agenti chimici pericolosi: normativa, valutazione e sorveglianza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

15/04/2019

Istruzioni di Inail sugli agenti chimici pericolosi e sulla valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro. Il rischio basso per la sicurezza, il rischio irrilevante per la salute e la sorveglianza sanitaria.


Roma, 15 Apr – Nei luoghi di lavoro, come segnalato più volte anche dall’attuale campagna europea 2018-2019 “ Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose”, gli agenti chimici pericolosi possono essere presenti normalmente o a seguito di accadimenti accidentali (ad esempio sversamento o rilascio non voluti, incendio o esplosione, reazione anomala, perdite o anomalie degli impianti, …).

E anche in materia di rischio chimico il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), che “costituisce il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro”, stabilisce “misure generali e specifiche di tutela e obblighi per i datori di lavoro e i lavoratori”.

 

A ricordarlo e a soffermarsi sui vari aspetti relativi alla valutazione e gestione del rischio chimico è una breve pubblicazione dell’Inail, che aggiorna un precedente documento del 2012, dal titolo “ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”. Il documento - realizzato dalla Contarp dell’ Inail e a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci -  “si propone di illustrare i rischi derivanti dall’utilizzo di agenti chimici pericolosi, anche alla luce delle recenti emanazioni normative nazionali ed europee”.

Gli argomenti affrontati nell'articolo:



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Rischio chimico - 1 ora
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008
 

Il Titolo IX/Capo I del Testo Unico

Il documento Inail ricorda che il Titolo IX - Capo I del D. Lgs. 81/2008 riguarda la protezione dei lavoratori dagli agenti chimici e “determina i requisiti minimi contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano:

  • da effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro;
  • come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici”.

 

In particolare si indica che il campo di applicazione del Titolo IX Capo I del d.lgs. 81/2008 “comprende tutti gli agenti chimici pericolosi presenti nei luoghi di lavoro, esclusi quelli per i quali valgono le disposizioni sulle radiazioni ionizzanti (d.lgs. 230/1995 e s.m.i., in attesa del recepimento della nuova direttiva 2013/59/Euratom); è fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica sul trasporto”.

 

Inoltre le attività che comportano esposizione ad agenti cancerogeni e ad amianto sono disciplinate “rispettivamente dal Capo II e dal Capo III del Titolo IX del d.lgs. 81/2008”.

 

 

La valutazione del rischio da agenti chimici

Si indica poi che il datore di lavoro “ha l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio da agenti chimici, che deve essere riportata nel documento di valutazione dei rischi (DVR)”.

E a tale scopo il datore di lavoro “determina preliminarmente la presenza nell’ambiente di lavoro di agenti chimici pericolosi, facendo un accurato censimento di tutte le sostanze e miscele utilizzate nel ciclo di lavoro e controllando la loro classificazione, etichettatura e le informazioni riportate nelle schede dati di sicurezza o desumibili da altre fonti di letteratura (ad es. Banche dati chimico-fisiche, tossicologiche ecc.)”.

 

A questo punto il datore di lavoro valuta i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi prendendo in considerazione in particolare alcuni fattori. 

 

Questi i fattori da considerare per la valutazione del rischio chimico:

  • “proprietà pericolose degli agenti chimici.
  • informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza.
  • livello, tipo e durata dell’esposizione.
  • circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare.
  • valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici.
  • effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare.
  • conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria (se disponibili)”.  

 

Si ricorda poi che la valutazione del rischio “può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata”.

 

In definitiva, al termine del processo di valutazione del rischio da agenti chimici si possono verificare le “seguenti 4 situazioni:

  1. Rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute  
  2. Rischio basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute
  3. Rischio non basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute
  4. Rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute”. 

 

A questo proposito si sottolinea che:

  • il rischio basso per la sicurezza “è associato alla salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore da effetti acuti e immediati, quali un infortunio o le conseguenze di una breve esposizione”; 
  • il rischio irrilevante per la salute “è associato a condizioni di lavoro nelle quali l’esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa, in modo da tutelare la salute dei lavoratori”. 

 

Si indica poi che “nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici”. E qualora si debba iniziare un’attività nuova, che comporti la presenza di questi agenti chimici, “la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente”.

 

La sorveglianza sanitaria

In conclusione riprendiamo dal documento anche alcune indicazioni relative alla sorveglianza sanitaria.

 

Si segnala che i lavoratori che sono esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute “che rispondono ai criteri per la classificazione come tossici acuti, corrosivi, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organi bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di cat. 2 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 229 - Titolo IX Capo I del d.lgs. 81/2008)”.

Sorveglianza sanitaria che “viene effettuata:

  • prima di adibire il lavoratore alla sua mansione;
  • periodicamente e di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente in seguito a quanto emerso dalla valutazione dei rischi;
  • alla cessazione del rapporto di lavoro. In questa occasione il medico competente deve anche fornire le indicazioni relative alle prescrizioni mediche che il lavoratore deve seguire”.

 

Si indica, infine, che il medico competente “istituisce per ciascun lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria una cartella sanitaria e di rischio e fornisce al lavoratore tutte le informazioni necessarie al riguardo (art. 25 comma 1, lettere g e h). Nella cartella di rischio sono indicati anche i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal servizio di prevenzione e protezione”.  

 

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione, “ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”, a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci (Contarp), Collana Salute e Sicurezza, edizione 2018 (formato PDF, 5.93 MB)

Sostanze pericolose: istruzioni per l’uso”, schede informative (formato PDF, 1.92 MB)

 

 

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